Sentenze nº T-282/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 23 Febbraio 2006

Data di Resoluzione23 Febbraio 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-282/02

Concorrenza – Controllo delle operazioni di concentrazione d’imprese – Artt. 2, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 − Nozione di concentrazione – Creazione di una posizione dominante − Autorizzazione assoggettata al rispetto di taluni impegni – Principio di proporzionalità

Nella causa T‑282/02,

Cementbouw Handel & Industrie BV, con sede in Le Cruquius (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti W. Knibbeler, O. Brouwer e P. Kreijger,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. A. Nijenhuis, K. Wiedner e W. Mölls, successivamente dai sigg. Nijenhuis, É. Gippini Fournier e A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 26 giugno 2002, 2003/756/CE, relativa ad un procedimento a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE [Caso COMP/M.2650 – Haniel/Cementbouw/JV (CVK)] (GU 2003, L 282, pag. 1, rettifica in GU 2003, L 285, pag. 52),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh, dal sig. P. Mengozzi, dalla sig.ra I. Wiszniewska‑Białecka e dal sig. V. Vadapalas, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 luglio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della controversia

1 Il 24 gennaio 2002 l’impresa Franz Haniel & Cie GmbH (in prosieguo: la «Haniel») e la ricorrente hanno notificato alla Commissione, conformemente all’art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, nuovamente pubblicato, in seguito a rettifiche, in GU 1990, L 257, pag. 13), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310, (GU L 180, pag. 1), un’operazione di concentrazione. Secondo tale notifica, nel 1999, la Haniel e la ricorrente hanno acquisito il controllo congiunto, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89, dell’impresa olandese Coöperatieve Verkoop- en Produktievereniging van Kalkzandsteenproducenten (in prosieguo: la «CVK») e delle undici imprese ad essa associate mediante contratto e acquisto di quote sociali detenute dalla società tedesca RAG AG (in prosieguo: la «RAG»).

2 La Haniel è una holding tedesca diversificata che, nel settore dei materiali da costruzione, si occupa di produzione e vendita di materiali per murature come pietra arenaria calcarea, cemento cellulare e preconfezionato. La Haniel esercita le sue attività principalmente in Germania. Quanto ai Paesi Bassi, prima dell’operazione di concentrazione, la Haniel aveva partecipazioni in numerose imprese di produzione di pietra arenaria calcarea associate alla CVK.

3 La ricorrente, che precedentemente era stata parte del gruppo olandese NBM Amstelland BV, esercita le sue attività nei Paesi Bassi sul mercato dei materiali da costruzione e, in generale, nei settori dell’edilizia, della logistica e del commercio di materie prime. Al momento dell’adozione della decisione 2003/756/CE, relativa ad un procedimento a norma del regolamento n. 4064/89, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE [Caso COMP/M.2650 – Haniel/Cementbouw/JV (CVK)] (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la ricorrente era detenuta dalla CVC Capital Partners Group Ltd, una società di capitali.

4 La CVK esiste dal 1947 ed era inizialmente incaricata della vendita della produzione dei propri associati, vale a dire i produttori di pietra arenaria calcarea dei Paesi Bassi. Nel 1989 la CVK è stata trasformata in una cooperativa di diritto olandese, allo scopo di migliorare la collaborazione tra i suoi associati.

5 Prima della realizzazione dell’operazione di concentrazione, cinque delle imprese associate alla CVK – la Kalkzandsteenfabriek De Hazelaar BV (in prosieguo: la «De Hazelaar»), la Kalkzandsteenindustrie Loevestein BV (in prosieguo: la «Loevestein»), la Steenfabriek Boudewijn BV (in prosieguo: la «Boudewijn»), la Kalkzandsteenfabriek Hoogdonk BV (in prosieguo: la «Hoogdonk») e la Kalkzandsteenfabriek Rijsbergen BV (in prosieguo: la «Rijsbergen») – erano filiali della Haniel. Tre stabilimenti di pietra arenaria calcarea – la Kalkzandsteenfabriek Harderwijk BV (in prosieguo: la «Harderwijk»), la Kalkzandsteenfabriek Roelfsema BV (in prosieguo: la «Roelfsema») e la Kalkzandsteenfabriek Bergumermeer BV (in prosieguo: la «Bergumermeer») – erano filiali della ricorrente, mentre due produttrici – l’Anker Kalkzandsteenfabriek BV (in prosieguo: l’«Anker») e la Vogelenzang Fabriek van Bouwmaterialen BV (in prosieguo: la «Vogelenzang») – erano filiali della RAG. Infine, una produttrice, l’impresa Van Herwaarden Hillegom BV (in prosieguo: la «Van Herwaarden»), era detenuta congiuntamente dalla Haniel ([riservato]%),(1) dalla ricorrente ([riservato]%) e dalla RAG ([riservato]%).

6 Nel 1998 alla Nederlandse Mededingingsautoriteit (autorità olandese competente per la concorrenza; in prosieguo: la «NMa») è stato notificato un progetto di concentrazione che prevedeva l’acquisizione, da parte della CVK, del controllo sulle imprese ad essa associate. L’assunzione del controllo doveva avvenire mediante la stipulazione di un contratto di pooling nonché mediante una modifica dello statuto della CVK. Il 23 aprile 1998 la NMa ha deciso di avviare il cosiddetto procedimento di «seconda fase». Con decisione 20 ottobre 1998, la NMa ha concluso il procedimento di seconda fase ed ha autorizzato il progetto in questione.

7 Prima che venisse realizzata questa operazione, la RAG ha deciso di vendere alla Haniel e alla ricorrente le partecipazioni da essa detenute nelle imprese associate alla CVK. Nel marzo 1999 le parti hanno comunicato le loro intenzioni alla NMa. Quest’ultima, con lettera 26 marzo 1999, ha informato le medesime del fatto che la cessione prevista non avrebbe costituito un’operazione di concentrazione ai sensi dell’art. 27 della wet van 22 mei 1997 houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet) (legge 22 maggio 1997 che stabilisce nuove regole relative alla concorrenza economica) (Stb. 1997, n. 242), a patto che l’operazione autorizzata con decisione 20 ottobre 1998 venisse realizzata non oltre il momento della detta cessione.

8 Il 9 agosto 1999 la CVK e le imprese ad essa associate hanno stipulato il contratto di pooling di cui sopra al punto 6. Lo statuto della CVK è stato modificato alla medesima data al fine di prendere in considerazione le disposizioni del contratto di pooling (tali due operazioni verranno indicate in prosieguo come il «primo gruppo di operazioni»). Sempre in tale data, la RAG, ha ceduto le quote che essa deteneva in tre delle imprese associate alla CVK (l’Anker, la Vogelenzang e la Van Herwaarden) alla Haniel e alla ricorrente (in prosieguo: l’«operazione RAG»), le quali hanno stipulato, peraltro, un contratto di collaborazione disciplinante la loro collaborazione nell’ambito della CVK (tali due operazioni, considerate congiuntamente, verranno indicate in prosieguo come il «secondo gruppo di operazioni»).

9 Essendo venuta a conoscenza dell’operazione del 9 agosto 1999 in occasione dell’esame di altre due operazioni di concentrazione notificate dalla Haniel (casi COMP/M.2495 – Haniel/Fels e COMP/M.2568 – Haniel/Ytong), la Commissione, con lettera 22 ottobre 2001, ha segnalato alla ricorrente e alle altre imprese partecipanti che l’operazione doveva esserle notificata a titolo dell’art. 4 del regolamento n. 4064/89.

10 Come è stato osservato sopra al punto 1, il 24 gennaio 2002 la Haniel e la ricorrente hanno notificato l’operazione a titolo dell’art. 4 del regolamento n. 4064/89.

11 Il 25 febbraio 2002 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, considerando che l’operazione di concentrazione notificata suscitava seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune e con l’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE»).

12 Il 25 aprile 2002 la Commissione ha inviato alle parti che avevano proceduto alla notifica una comunicazione degli addebiti. La ricorrente ha risposto alla medesima con lettera 13 maggio 2002.

13 Il 16 maggio 2002 la Commissione ha sentito le parti interessate.

14 In seguito ad una prima bozza d’impegni presentata il 28 maggio 2002 e considerata insufficiente dalla Commissione ai fini della soluzione del problema da essa constatato sul piano della concorrenza, la Haniel e la ricorrente hanno presentato impegni definitivi il 5 giugno 2002.

15 Il 26 giugno 2002 la Commissione ha adottato la decisione impugnata con cui ha considerato che la concentrazione notificata era compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (art. 1 della decisione impugnata), subordinatamente al pieno adempimento, da parte della Haniel e della ricorrente, agli impegni indicati ai punti 27, 28, 32‑35 e 40 dell’allegato alla detta decisione (art. 2 della decisione impugnata) e al pieno adempimento agli altri impegni dell’allegato (art. 3 della decisione impugnata). A titolo degli impegni di cui all’art. 2 della decisione impugnata figura in particolare lo scioglimento della CVK entro un termine di [riservato] a partire dall’adozione della decisione impugnata. La decisione impugnata, privata dei suoi dati riservati, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30 ottobre 2003 (GU L 282, pag. 1, rettifica in GU L 285, pag. 52).

Procedimento e conclusioni delle parti

16 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso in virtù dell’art. 230 CE.

17 In applicazione dell’art. 14 del regolamento di procedura del...

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