Ordinanze nº T-194/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 11 Maggio 2006

Data di Resoluzione11 Maggio 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-194/05

Marchio comunitario – Procedura di opposizione – Estensione dell’obbligo di esame – Trasformazione di una domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale – Art. 58 del regolamento (CE) n. 40/94

Nella causa T‑194/05,

TeleTech Holdings, Inc., con sede in Denver, Colorado (Stati Uniti), rappresentata dalla sig.ra A. Gould e dal sig. M. Blair, solicitors,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. D. Botis, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, e interveniente dinanzi al Tribunale:

Teletech International SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.‑F. Adelle e F. Zimeray,

interveniente,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 3 marzo 2005 (procedimento R 497/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la TeleTech Holdings, Inc., e la Teletech International SA,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto l’atto introduttivo, depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 maggio 2005,

visto il controricorso dell’UAMI, depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2005,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2005,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1 Il 14 maggio 2001 l’interveniente ha chiesto all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l’«UAMI»), la registrazione del segno denominativo TELETECH INTERNATIONAL quale marchio comunitario per servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 42 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.

2 Il 24 giugno 2002 la ricorrente ha presentato opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, contro la registrazione di tale marchio comunitario. L’opposizione si appuntava contro l’insieme dei servizi indicati al punto precedente, e si basava in particolare sull’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto e i marchi anteriori seguenti:

– il marchio denominativo comunitario TELETECH GLOBAL VENTURES;

– il marchio denominativo nazionale britannico TELETECH.

3 Con decisione 23 aprile 2004 la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione, ritenendo che esistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore britannico. Essa non ha ritenuto necessario esaminare gli altri impedimenti alla registrazione in questione, affermando che l’esistenza di un rischio di confusione con il marchio anteriore britannico era sufficiente ad impedire la registrazione richiesta.

4 Il 23 giugno 2004 la ricorrente ha proposto dinanzi all’UAMI un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli artt. 57‑59 del regolamento n. 40/94. La ricorrente ha affermato che tale ricorso non era diretto contro il rigetto della domanda di marchio comunitario in quanto tale, ma contro il mancato esame degli altri impedimenti alla registrazione fatti valere.

5 Con decisione 3 marzo 2005, procedimento R 497/2004-1 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha dichiarato il ricorso irricevibile. Essa ha rilevato che, poiché la domanda di marchio comunitario è stata integralmente respinta, la decisione della divisione di opposizione ha pienamente accolto le richieste della ricorrente.

Conclusioni delle parti

6 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– rinviare il caso alla divisione di opposizione, affinché la stessa si pronunci anche sugli impedimenti alla registrazione basati sul marchio comunitario anteriore;

– condannare l’UAMI alle spese sostenute nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

7 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

8 L’interveniente chiede il rigetto del ricorso.

In diritto

9 Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente infondato in diritto il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

10 Nel presente caso, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato grazie ai documenti del fascicolo e, in applicazione di tale articolo, ritiene di pronunciarsi senza proseguire il procedimento.

Argomenti delle parti

11 A sostegno del proprio ricorso la società ricorrente adduce in sostanza un unico motivo, in cui lamenta la violazione dell’art. 58 del regolamento n. 40/94. Tale motivo è suddiviso in due parti. Nella prima parte la ricorrente contesta il ragionamento seguito nella sentenza del Tribunale 16 settembre 2004, causa T‑342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/UAMI – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media) (Racc. pag. II‑3191). Nella seconda parte essa sostiene che i fatti della presente causa si differenziano da quelli decisi con la citata sentenza.

12 Nell’ambito della prima parte del motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale si è basato, al punto 44 della citata sentenza Moser Grupo Media, sul ragionamento esposto al punto 33 della sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/Commissione (Racc. pag. II‑2181). La ricorrente ritiene che la posizione giuridica delle ricorrenti nella causa NBV e NVB/Commissione si distingua dalla propria in quanto la motivazione della decisione della divisione di opposizione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT