Ordinanze nº T-186/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 29 Agosto 2007

Data di Resoluzione29 Agosto 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-186/05

Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Concorrenza – Decisione della Commissione che respinge una denuncia ai sensi dell’art. 82 CE – Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto – Effettività del danno

Nella causa T‑186/05,

SELEX Sistemi Integrati SpA, già Alenia Marconi Systems SpA, con sede in Roma, rappresentata dall’avv. F. Sciaudone,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Bouquet, L. Visaggio e F. Amato, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito in seguito alla decisione della Commissione 12 febbraio 2004, che respinge la denuncia della ricorrente relativa alla presunta violazione da parte di Eurocontrol delle disposizioni del Trattato CE in materia di concorrenza,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Fatti all’origine della controversia

1 Nel 1997, la ricorrente ha presentato una denuncia, ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), con la quale denunciava alla Commissione asserite infrazioni dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) alle norme sulla concorrenza, e segnatamente all’art. 82 CE, nello svolgimento della sua missione di standardizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di gestione del traffico aereo (Air traffic management, in prosieguo: l’«ATM») (in prosieguo: la «denuncia»). La ricorrente, in sostanza, asseriva che la modalità secondo cui Eurocontrol attribuiva a talune imprese la realizzazione di prototipi, che definivano in seguito gli standard tecnici richiesti dalle amministrazioni dei suoi Stati membri, falsavano la concorrenza sul mercato delle forniture di apparecchiature e sistemi ATM soggetti a tali standard tecnici. Tenuto conto di detta presunta distorsione della concorrenza, la ricorrente ha sostenuto che il comportamento di Eurocontrol costituiva un abuso della sua posizione dominante sul mercato interessato.

2 Dopo aver preso conoscenza delle osservazioni di Eurocontrol relativamente alle pratiche contestate nella denuncia e dopo un ampio scambio di corrispondenza con la ricorrente, il 12 febbraio 2004 la Commissione decideva infine di respingere la denuncia (in prosieguo: la «Decisione»).

3 La Decisione era sostanzialmente basata sulla considerazione secondo cui le attività di Eurocontrol oggetto della denuncia non erano di natura economica e, pertanto, Eurocontrol non poteva essere ritenuta un’impresa ai sensi dell’art. 82 CE. In via subordinata, la Commissione ha osservato che, anche ammettendo che le attività in parola fossero di carattere economico, il comportamento contestato dalla ricorrente non costituiva una violazione dell’art. 82 CE.

4 Il 23 aprile 2004, la ricorrente ha proposto contro la Decisione un ricorso di annullamento fondato su tre motivi, relativi, in primo luogo ad un manifesto errore di valutazione quanto all’applicabilità a Eurocontrol delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, in secondo luogo ad un manifesto errore di valutazione in ordine all’esistenza di una violazione da parte di Eurocontrol delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e in terzo luogo ad una violazione delle forme sostanziali, vale a dire ad una violazione dei diritti della difesa e ad un difetto di motivazione. Tale ricorso è stato respinto con sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T-155/04, SELEX Sistemi Integrati/Commissione (attualmente in fase di impugnazione, non ancora pubblicata nella Raccolta). Il Tribunale ha dichiarato che, anche se talune attività di Eurocontrol denunciate dalla ricorrente avessero dovuto essere considerate, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, come attività economiche, quest’ultima avrebbe comunque a ragione ritenuto che, nel caso di specie, Eurocontrol non aveva violato l’art. 82 CE.

Procedimento e conclusioni delle parti

5 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2005, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

6 Il 3 ottobre 2005, la Commissione ha depositato il controricorso.

7 La ricorrente ha depositato la replica il 28 febbraio 2006, e la Commissione ha depositato la controreplica il 15 giugno 2006.

8 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

– accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione per aver adottato la Decisione;

– accertare i danni sofferti dalla ricorrente per effetto di tale Decisione e quantificati in EUR 72,8 milioni;

– condannare la Commissione al risarcimento di tali danni, dei relativi interessi compensativi e degli eventuali interessi moratori;

– condannare la Commissione alle spese.

9 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10 Conformemente all’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Nel caso di specie, il...

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