Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Decreto penale di condanna - Effetto estintivo del reato - Condizioni - Mancata previsione che l'effetto estintivo previsto dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non si produca se la persona nei cui confronti la pena e' stata comminata si sottrae volontariamente all...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza dell'11 settembre 2002 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto nel procedimento di esecuzione nei confronti di A. B., iscritta al n. 341 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), "nella parte in cui non prevedono, quale limite all'effetto estintivo del decreto penale non opposto, l'essersi volontariamente sottratto all'esecuzione della pena inflitta con il provvedimento di condanna";

che il giudice a quo ha premesso di essere chiamato a deliberare - quale giudice dell'esecuzione penale - la richiesta del pubblico ministero finalizzata, in applicazione dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., alla declaratoria di estinzione di un decreto penale di condanna, gia' esecutivo, con il quale era stato irrogata una condanna alla pena della multa: cio' dopo che il magistrato di sorveglianza - cui, in origine, erano stato trasmessi gli atti per la conversione della pena, dopo l'accertamento della impossibilita' di esazione della pena pecuniaria - aveva restituito gli atti all'ufficio del pubblico ministero, poiche' riteneva che si fosse verificata, quale effetto della citata norma censurata, l'estinzione del reato, non risultando altre condanne a carico del medesimo soggetto;

che il rimettente evidenzia la ratio e le origini della disposizione del comma 5 dell'art. 460 cod. proc. pen., rammentando come essa - introdotta nel codice di rito attraverso l'art. 37, comma 2, della legge...

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