Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle inerenti la persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Denunciato contrasto con...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze del 18 e 20 luglio 2006 dal Tribunale di Ravenna, del 6 aprile 2006 dal Tribunale di Perugia, del 9 marzo e del 3 aprile 2006 dal Tribunale di Firenze, del 4 novembre 2006 dal Tribunale di Perugia, del 7 novembre 2006 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, del 7 novembre 2006 dal Tribunale di Perugia, del 21 settembre e del 18 dicembre 2006 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, del 13 gennaio 2007 e del 31 luglio 2006 dal Tribunale di Firenze, del 6 e del 23 febbraio 2007 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, rispettivamente iscritte ai numeri 698 e 699 del registro ordinanze 2006 ed ai numeri 4, 143, 144, 232, 246, 252, 254, 340, 393, 402, 418, 463, 496 e 497 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 7, 13 e 16, nell'edizione straordinaria del 26 aprile 2007 e numeri 19, 21, 22, 23, 25 e 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2007; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con due ordinanze di analogo tenore emesse il 18 ed il 20 luglio 2006 (r.o. n. 698 e n. 699 del 2006), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui - nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee - vieta al giudice di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen;

che il giudice a quo - chiamato a giudicare persone imputate di reati di detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti, con l'aggravante della recidiva reiterata - premette che risulterebbe configurabile, nella specie, stante la non elevata quantita' dello stupefacente detenuto e ceduto, la circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entita', di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): circostanza che comporta una sensibilissima mitigazione del trattamento sanzionatorio (alla pena edittale della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000, prevista dal comma 1 del citato art. 73, si sostituisce quella della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000);

che, cio' premesso, il rimettente osserva come l'art. 69, quarto comma, cod. pen., a seguito della modifica operata dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, escluda dal cosiddetto giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee "i casi previsti dall'art. 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4)" cod. pen., per i quali "vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti";

che, pertanto, l'anzidetta attenuante del fatto di lieve entita' - che, anteriormente alla novella, sarebbe stata ritenuta prevalente sulla recidiva reiterata - alla stregua del testo vigente della norma impugnata potrebbe essere considerata, al piu', equivalente all'aggravante contestata: con la conseguenza che agli imputati andrebbe inflitta una pena minima di sei anni di reclusione ed euro 26.000 di multa, manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto all'oggettiva gravita' dei fatti;

che - una volta correttamente contestata dal pubblico ministero la recidiva reiterata - resterebbe difatti escluso che tale aggravante possa venir sottratta al giudizio di comparazione: il giudice potrebbe non applicare il corrispondente aumento di pena, da ritenere obbligatorio solo nei casi previsti dall'art. 99, quinto comma, cod. pen. (ossia quando si tratti di uno delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a, del codice di procedura penale); ma non potrebbe...

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