DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 Giugno 2007, n. 169 - Legge regionale n. 1/2007, art. 7, comma 135 e comma 136. Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell''offerta ricettiva. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)

IL PRESIDENTE Visto l'art. 7, comma 135, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)"), il quale autorizza l'amministrazione regionale a finanziare progetti di sviluppo turistico che prevedano un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva mediante investimenti su nuove strutture anche nella forma dell'albergo diffuso, al fine di incentivare forme di fruibilita' turistica mirate alla valorizzazione dell'originalita' ambientale e culturale dei territori della pianura, della collina e della costa, con particolare riguardo alle zone lagunari di Grado e Marano; Visto l'art. 1, comma 136, della legge regionale n. 1/2007, in base al quale i requisiti e le condizioni per usufruire dei finanziamenti sono individuati con regolamento, che prevede l'emanazione di bandi che possono essere mirati a singole tipologie ricettive ovvero a porzioni del territorio regionale anche in deroga ai requisiti prescritti dalla normativa regionale di settore tenuto conto delle peculiarita' del territorio: Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale attivita' produttive; Ritenuto di approvare il regolamento, al fine di dare attuazione alla legge citata; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso; Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1238 del 25 maggio 2007;

Decreta: E' approvato il regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'art. 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007 (legge finanziaria 2007)", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

ALLEGATO Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'art. 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)
Capo I

Finalita' e disposizioni generali

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le condizioni per usufruire dei finanziamenti per la realizzazione di progetti di sviluppo turistico che prevedono un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, mediante investimenti su nuove strutture, anche nella forma dell'albergo diffuso, al fine di incentivare forme di fruibilita' turistica mirate alla valorizzazione dell'originalita' ambientale e culturale dei territori della pianura, della collina e della costa, con particolare riguardo alle zone lagunari di Grado e Marano, ai sensi dell'art. 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Art. 2.

Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3 i seguenti soggetti: a) enti pubblici; b) soggetti privati, aventi qualunque forma giuridica e comprese, in particolare, le persone fisiche per le iniziative concernenti immobili di proprieta' privata.

Art. 3.

Iniziative finanziabili 1. Sono finanziabili le iniziative facenti parte di progetti di sviluppo turistico, che prevedono un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, finalizzati alla valorizzazione dell'originalita' ambientale e culturale dei territori della pianura, della collina e della costa, come evidenziati nella cartografia allegata al presente regolamento. 2. Le iniziative di cui al comma 1 comprendono, in particolare, le seguenti tipologie, finalizzate all'incremento, diversificazione e miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva turistica: a) riconversione d'uso di immobili, di proprieta' pubblica o privata: b) recupero di immobili, di proprieta' pubblica o privata, non utilizzati da tempo; c) ristrutturazione, ampliamento e adeguamento di immobili, di proprieta' pubblica o privata; d) ammodernamento di immobili, di proprieta' pubblica o privata; e) nuova realizzazione di strutture turistiche funzionali alla attuazione del progetto di sviluppo turistico. 3. E altresi' finanziabile la fase di avvio dei progetti di cui al comma 1, con particolare riguardo alla promozione, animazione e avviamento degli stessi nonche' all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali. 4. Il bando di cui all'art. 6 puo' prevedere ulteriori tipologie di iniziative finanziabili, in relazione alle fattispecie ammissibili ai sensi...

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