Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Giudizi di responsabilita' - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni sulla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilita' amministrativa dinanzi alla Corte dei conti - Lamentata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amminis...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ordinanze del 1° agosto, dell'11 luglio, del 28 giugno, del 17 luglio, del 29 novembre, del 26 ottobre e del 15 novembre 2006 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, rispettivamente iscritte ai nn. 46, 47, 48, 146, 279, 311 e 392 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 13, 17, 18 e n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che con ordinanza del 1 agosto 2006 (reg. ord. n. 46 del 2007), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, nel corso di un giudizio di responsabilita' amministrativa nel quale l'interessato, condannato in primo grado, aveva chiesto di potersi avvalere del meccanismo di definizione agevolata del procedimento introdotto dall'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dei commi 231, 232 e 233 del citato art. 1;

che l'art. 1, comma 231, della legge n. 266 del 2005 prevede che, "Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza";

che il successivo comma 232 aggiunge che "La sezione di appello, con decreto in Camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento";

che il comma 233 dispone che "Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello";

che il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale del sistema introdotto dalle norme censurate, di definizione in appello dei giudizi di responsabilita' amministrativa mediante il pagamento di una somma non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado;

che, ad avviso della Corte rimettente, le norme denunciate sarebbero caratterizzate da una indeterminatezza assoluta in ordine allo scopo perseguito dal legislatore, tale da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi ratio normativa diversa da quella della limitazione patrimoniale del risarcimento per se stessa, con la conseguenza che esse, "connotandosi unicamente come effetto premiale ingiustificato", si...

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