Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanzione amministrativa - Impiego di lavoratore irregolare - Irrogazione di sanzione ad opera dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione coattiva - Mancata individuazione del soggetto legittimato a riscuotere e delle modalita' stesse della riscossione - Lamentato contrasto con il principi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, promosso con ordinanza del 7 giugno 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Bombo Due di Donadello Luciana & C. s.n.c. contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna iscritta al n. 614 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Bologna - nel corso di un giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle entrate di Bologna, relativa a sanzioni pecuniarie comminate alla societa' Bombo Due di Donadello Luciana & C. s.n.c. per l'impiego di lavoratori irregolari - con ordinanza in data 7 giugno 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il rimettente, accogliendo l'eccezione prospettata dalla societa' ricorrente, osserva come l'art. 3, comma 5, del citato decreto ha riservato all'Agenzia delle entrate il potere di irrogazione della sanzione amministrativa conseguente all'utilizzo di lavoratori irregolari, cosi' attribuendo "inopportunamente e senza una valida giustificazione di carattere sistematico" ad un organo tributario una competenza che esulerebbe da quella sua specifica, "posto che la determinazione dell'entita' della sanzione amministrativa e l'irrogazione della medesima va commisurata [...] al costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi di categoria", cosi' incidendo in...

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