Sentenze nº T-3/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 27 Novembre 2007

Data di Resoluzione27 Novembre 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-3/00

Nelle cause riunite T-3/00 e T-337/04,

Athanasios Pitsiorlas, residente a Salonicco (Grecia), rappresentato dall-avv.†D.†Papafilippou,

ricorrente,

contro

Consiglio dell-Unione europea, rappresentato inizialmente dal sig.†M.†Bauer, e dalle sig.re†S.†Kyriakopoulou e D.†Zachariou, successivamente dal sig.†M.†Bauer e dalla sig.ra†Zachariou, in qualit‡ di agenti,

e,

Banca centrale europea, (BCE), rappresentata, nella causa T-3/00, inizialmente, dalla sig.ra†C.†Zilioli, dal sig.†C.†Kroppenstedt e dalla sig.ra†P.†Vospernik, successivamente, dalla sig.ra†Zilioli e dai sigg.†Kroppenstedt, F.†Athanasiou e S.†Vuorensola, e, infine, dalla sig.ra†Zilioli, dai sigg.†Kroppenstedt e†Athanasiou†e, nella causa T-337/04, dai sigg.†Kroppenstedt, Athanasiou e P.†Papapaschalis, in qualit‡ di agenti,

convenuti,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento delle decisioni del Consiglio e della Banca centrale europea di rigetto delle richieste del ricorrente di accesso ai documenti relativi all-accordo Basilea-Nyborg del settembre 1987 e, dall-altro lato, una domanda di risarcimento danni,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig.†M.†Vilaras, presidente, dalle sig.re†M.†E.†Martins Ribeiro e K.†J¸rim‰e, giudici,

cancelliere: sig.ra†C.†Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell-udienza del 29†marzo 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Quadro normativo

1 ††††††††Gli artt.†104 e 105 del Trattato†CEE erano, inizialmente, cos-

redatti:

´Articolo†104

Ogni Stato membro attua la politica economica necessaria a garantire l-equilibrio della sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire un alto livello di occupazione e la stabilit‡ del livello dei prezzi.

Articolo†105

  1. ††††††Allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui all-articolo 104, gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche. Essi istituiscono all-uopo una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni e tra i loro istituti bancari centrali.

    (...)

  2. ††††††Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nel campo monetario in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato comune, Ë istituito un comitato monetario a carattere consultivo, con il compito di:

    -††††††††seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri e della Comunit‡, nonchÈ il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione,

    -††††††††formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni.

    Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del comitato monetarioª.

    2 ††††††††Sulla base del citato art.†105, n.†2, e dell-art.†153 del Trattato†CEE (divenuto art.†153 del Trattato†CE, a sua volta divenuto art.†209†CE), a tenore del quale il Consiglio stabilisce lo statuto dei comitati previsti dal Trattato†CEE, con decisione18 marzo 1958, il Consiglio adottava lo statuto del comitato monetario (GU†1958, 17, pag.†390).

    3 ††††††††L-8 maggio 1964, il Consiglio adottava la decisione 64/300/CEE relativa alla collaborazione tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunit‡ economica europea (GU†1964, 77, pag.†1206) Conformemente all-art.†1 di tale decisione, allo scopo di sviluppare la collaborazione tra le Banche centrali degli Stati membri, viene istituito un comitato dei governatori delle Banche centrali degli Stati membri della Comunit‡ Economica europea (in prosieguo: il ´comitato dei governatoriª). L-art.†2 di tale decisione prevede, tra l-altro, che i membri del Comitato sono i governatori delle Banche centrali degli Stati membri e che la Commissione Ë, in linea di massima, invitata a farsi rappresentare da uno dei suoi membri alle sessioni del comitato dei governatori. Infine, conformemente all-art.†3 di questa stessa decisione, il comitato dei governatori ha, tra l-altro, il compito di procedere a ´consultazioni in merito ai principi generali e alle grandi linee della politica delle Banche centrali, principalmente in materia di credito, di mercato monetario e di mercato dei cambiª e ´a scambi di informazioni in merito alle misure principali che rientrano nella competenza delle Banche centrali e di esaminare le misure stesseª.

    4 ††††††††Il 3 aprile 1973, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n.†907/73 che istituisce un Fondo europeo di cooperazione monetaria (GU†L†89, pag.†2). Conformemente all-art.†2 di tale regolamento il Fondo europeo di cooperazione monetaria (FECOM), nell-ambito delle competenze attribuitegli, ha il compito di promuovere:

    ´il buon funzionamento della progressiva riduzione dei margini reciproci di fluttuazione delle monete comunitarieª; ´gli interventi in monete comunitarie sui mercati dei cambiª e ´i regolamenti tra banche centrali intesi all-attuazione di una politica concertata delle riserveª.

    5 ††††††††L-art.†1, primo comma, dello statuto del FECOM, che figura in allegato al citato regolamento, stabilisce che il FECOM Ë amministrato e gestito un consiglio di amministrazione e che ne sono membri i membri del comitato dei governatori.

    6 ††††††††Nel giugno 1988, il Consiglio confermava l-obiettivo dell-istituzione per tappe dell-Unione economica e monetaria (UEM).

    7 ††††††††I compiti del comitato dei governatori venivano ampliati con decisione del Consiglio 12 marzo 1990, 90/142/CEE, (GU†L†78 pag.†25). Viene ivi previsto che il comitato puÚ emettere pareri diretti ai singoli governi e al Consiglio ´in merito alle politiche che possono incidere sulla situazione monetaria interna ed esterna della Comunit‡, e, in particolare, sul funzionamento del sistema monetario europeoª.

    8 ††††††††La prima fase della realizzazione dell-UEM ha preso ufficialmente inizio il 1∞†luglio 1990.

    9 ††††††††Dall-art.†109†E del Trattato†CE (divenuto, in seguito a modifica, art.†116†CE) risulta che la seconda fase di realizzazione dell-UEM ha avuto inizio il 1∞ gennaio 1994.

    10 ††††††Ai sensi dell-art.†109†F, n.†1, primo comma, del Trattato†CE (divenuto, in seguito a modifica, art.†117†CE), ´[a] decorrere dall-avvio della seconda fase, viene istituito e inizia la propria attivit‡ l-Istituto monetario europeo (in appresso denominato: -IME-)ª. A tenore del quarto comma di questo stesso articolo, oggi abrogato, ´[il] comitato dei governatori (-) viene sciolto all-inizio della seconda faseª.

    11 ††††††L-art.†1, n.†3, del protocollo sullo statuto dell-Istituto monetario europeo (IME), allegato al Trattato UE, prevede che, ´ai sensi dell-art.†109†F del Trattato [CE], sia il comitato dei governatori sia il [FECOM] vengono scioltiª e che tutte le attivit‡ e le passivit‡ del FECOM passano automaticamente all-IME. Ai sensi dell-art.†4, n.†1, primo trattino, del detto protocollo, l-IME ´rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionaliª e, a tenore del quinto trattino di questa stessa disposizione, l-IME ´assume i compiti del FECOMª.

    12 ††††††Ai sensi dell-art.†123, n.†1, CE, ´non appena Ë stato nominato il comitato esecutivo il [Sistema europeo di banche centrali] e la [Banca Centrale europea] entrano in funzioneª e ´il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza faseª.

    13 ††††††Il 26 maggio 1998, i capi di Stato o di governo degli Stati membri che adottano la moneta unica, emanavano, di comune accordo, la decisione 98/345/CE recante nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (GU†L†154, pag.†33). Tale decisione, in applicazione dell-art.†123, n.†1, CE, ha prodotto l-effetto di fissare al 1∞ giugno 1998 la data di istituzione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE).

    14 ††††††Di conseguenza, la BCE succedeva, il 1∞†giugno 1998, all-IME ai fini del passaggio alla terza fase dell-UEM, che aveva inizio il 1∞†gennaio 1999.

    15 ††††††L-art.†114, n.†2, CE prevede che, ´[a]ll-inizio della terza fase verr‡ istituito un comitato economico e finanziarioª e che ´il comitato monetario (...) sar‡ scioltoª.

    16 ††††††Conformemente all-art.†8†CE, il SEBC e la BCE agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal Trattato†CE e dallo statuto del SEBC e della BCE (in prosieguo: lo ´statuto del SEBCª), allegato al Trattato stesso.

    17 ††††††Dall-art.†105†CE risulta che i compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC consistono nel definire e nell-attuare la politica monetaria della Comunit‡, nello svolgere le operazioni sui cambi, nel detenere e nel gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri e nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento con l-obiettivo principale del mantenimento della stabilit‡ dei prezzi. La BCE stabilisce regolamenti e prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC (art.†110†CE).

    18 ††††††L-art.†107†CE, ai nn.†1 e 3, prevede che il SEBC ´Ë composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionaliª e che ´Ë retto dagli organi decisionali della BCE, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivoª.

    19 ††††††L-art.†112†CE dispone:

    ´1. ††††††Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonchÈ i governatori delle banche centrali nazionali.

  3. ††††††a) il comitato esecutivo comprende il presidente, il vice presidente e quattro altri membri.

    (...)ª

    20 ††††††L-art.†10, n.†4, dello statuto del SEBC prevede che le riunioni del consiglio direttivo sono riservate e che quest-ultimo puÚ decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.

    21 ††††††Conformemente all-art.†12, n.†3, dello statuto del SEBC ´Il Consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l-organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionaliª. La BCE ha adottato il suo regolamento interno il 7 luglio 1998 (GU†L†338, pag.†28), regolamento modificato...

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