LEGGE REGIONALE 26 Aprile 2007, n. 7 - Istituzione dell''agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d''Aosta/Vallee d''Aoste (area VdA).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 22 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'agenzia

  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3,del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' istituita l'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (AREA VdA), di seguito denominata agenzia. 2. L'agenzia, ente strumentale della Regione, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. L'agenzia, riconosciuta secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1999, e' sottoposta alla vigilanza della Regione, da attuarsi per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura. 3. L'agenzia e' ente facente parte del comparto unico regionale ed il rapporto di lavoro del personale e' regolato dai contratti collettivi regionali, stipulati ai sensi degli articoli 37 e seguenti della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), con esclusione del personale di cui all'art. 7, il cui rapporto di lavoro continua ad essere regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.

    Art. 2.

    F u n z i o n i

  2. L'agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, della commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, del consiglio, del 21 giugno 2005, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR. 2. L'agenzia, in relazione alle misure finanziate o cofinanziate dal FEAGA e dal FEASR, svolge le funzioni di seguito elencate: a) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare ai beneficiari conformemente alla normativa comunitaria, compresi i controlli amministrativi e in loco, recupero delle somme irregolarmente percepite ed irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente; b) esecuzione dei pagamenti; c) contabilizzazione dei pagamenti. 3. L'agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 165/1999, tutte...

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