LEGGE REGIONALE 27 Luglio 2007, n. 40 - Legge di manutenzione dell''ordinamento regionale 2007.

CAPO I
Presidenza della Giunta
SEZIONE I
Spese di rappresentanza. Modifiche alla legge regionale 28 novembre
2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente
e dei componenti della Giunta regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 31 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 58/2006

  1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale) le parole: "art. 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "art. 2, comma 2".

    CAPO II
    Sviluppo economico
    SEZIONE I
    Elettrificazione rurale. Abrogazione della legge regionale 20 giugno
    1988, n. 46 (Interventi regionali per l'elettrificazione rurale).

    Art. 2.

    Abrogazione della legge regionale n. 46/1988

  2. La legge regionale 20 giugno 1988, n. 46 (Interventi regionali per l'elettrificazione rurale) e' abrogata.

    SEZIONE II
    Funzioni amministrative. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio
    1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni
    amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca).

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 10/1989

  3. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e' abrogato.

    SEZIONE III
    Caccia. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
    (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la
    protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
    venatorio").

    Art. 4.

    Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 3/1994

  4. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e' sostituito dal seguente: "1. Ai proprietari o conduttori di fondi, per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna selvatica, il ripristino degli equilibri naturali, secondo le indicazioni previste dagli indirizzi di cui all'art. 7, possono essere assegnati contributi in conto capitale. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l'assegnazione dei contributi".

    Art. 5.

    Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 3/1994

  5. L'art. 48 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 48. (Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia). - 1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di fondi ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) la Giunta regionale ripartisce fra le province, sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, le somme di cui all'art. 50, comma 1, lettera e). La gestione del fondo e' affidata alle province, che la esercitano attraverso i comitati di gestione degli ATC. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l'assegnazione del contributo".

    SEZIONE IV
    Contabilizzazione degli interessi su fondi costituiti presso Fidi
    Toscana S.p.a. Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41
    (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore
    delle imprese agricole) e alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24
    (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito
    dell'estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale
    di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio
    1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola S.p.a.).

    Art. 6.

    Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 41/1994

  6. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole) e' sostituito dal seguente: "4. Gli interessi maturati sulle disponibilita' dei predetti fondi, al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale".

    Art. 7.

    Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24/1996

  7. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola S.p.a.), da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46, e' sostituito dal seguente: "4. Gli interessi maturati sulle somme recuperate ai sensi del comma 2 e sulle disponibilita' liquide del fondo di cui al comma 2, lettera b), al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale".

    SEZIONE V
    Tartufi. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme
    per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e
    conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione
    degli ecosistemi tartufigeni).

    Art. 8.

    Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 50/1995

  8. L'art. 21 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), gia' sostituito dall'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 10, e' sostituito dal seguente: "Art. 21. (Sanzioni amministrative). - 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all'art. 11; b) la sanzione da euro 100,00 a euro 600,00 per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha provveduto al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'art. 23; c) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite; d) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo; e) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione anche del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per deciara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d'arte; f) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboschimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta "area di rimboschimento fino al ...", disposte con la tipologia e le modalita' di cui all'art. 3, comma 4; g) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso si applica inoltre la sanzione di euro 100,00 per ogni tartufo colto immaturo; h) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente legge; i) la sanzione da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di tartufo non previsti dall'art. 2; l) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi mette in commercio tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente legge; m) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di "raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d'uso civico tabellati con la scritta "raccolta di tartufo riservata- terre d'uso civico"; n) la tabellazione illegittima delle aree rimboschite e' punita con una sanzione di euro 25,00 per ogni tabella apposta illegittimamente, o) l'apposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate e' punita con una sanzione da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; p) la sanzione da euro 50,00 a euro 300,00 per chi non esibisce, all'atto dell'accertamento o entro tre giorni dalla data dell'accertamento stesso, il tesserino di cui all'art. 11 e la ricevuta di pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'art. 23 a richiesta degli agenti accertatori; q) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 a chi non appone la tabellazione in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4; r) la sanzione da euro 150,00, a euro 900,00 per la violazione di cui all'art. 3, commi 6 e 7; s) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo. 2. In caso di recidiva, ai sensi dell'art. 22, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate. 3. Qualora sia accertata la violazione di cui al comma 1, lettera g), l'ammontare del pagamento in misura ridotta e' determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificato dall'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e, per la parte proporzionale, moltiplicando l'importo base indicato nella stessa lettera g) per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale di accertamento".

    SEZIONE VI
    Funghi. Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999 n. 16 (Raccolta
    e commercio dei funghi epigei spontanei)

    Art. 9.

    Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 16/1999

  9. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei...

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