Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva) - Applicabilita' del...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 23 maggio (nn. 3 ordd.), del 7 (nn. 4 ordd.) e del 20 giugno, del 4 luglio, del 30 giugno, del 28 novembre, del 1 (nn. 2 ordd.) e del 5 dicembre, del 17 (nn. 3 ordd.) e del 20 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. da 513 a 519 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 17, 87, 192, 334, 335, 337, 338, da 350 a 353 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 7, 11, 15, 19 e 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con diciotto ordinanze, sostanzialmente coincidenti nella parte motiva, la Corte di appello di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge;

che, quanto alla rilevanza, la Corte di appello rimettente premette che in forza dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 - il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento - i giudizi dovrebbero essere definiti con ordinanze non impugnabili di inammissibilita';

che, nel merito, la Corte di appello di Perugia dubita, in riferimento a plurimi parametri costituzionali, della legittimita' costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di...

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