Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Patrocinio a spese dello Stato - Revoca del provvedimento di ammissione in presenza di una causa di inammissibilita' della domanda - Mancata attribuzione del potere di revoca al giudice competente per la liquidazione - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonc...

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata dal Tribunale di Chiavari, in riferimento agli articoli 3, 28 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

Il Presidente: Bile

Il redattore: Saulle

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: Di Paola 07C1275

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 15 maggio 2006 dal Tribunale di Chiavari sul ricorso proposto da T.M., iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di costituzione di T.M. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato Roberto Colagrande per T.M.

Ritenuto che il Tribunale di Chiavari, nel corso di un giudizio di opposizione avverso il provvedimento di revoca di un decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con ordinanza del 15 maggio 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 28 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non consente, al giudice competente per la liquidazione, la revoca del cennato decreto in presenza di una causa di inammissibilita' della domanda;

che il rimettente, in punto di fatto, osserva che il provvedimento opposto era stato emesso dal Tribunale di Chiavari, investito della domanda di liquidazione dei compensi maturati all'esito della celebrazione del processo, poiche' l'interessato, cittadino extra comunitario, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, in assenza della certificazione dell'autorita' consolare prevista dall'art. 79, comma 2, del...

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