Ordinanza emessa il 21 marzo 2007 dal tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Jesi nel procedimento penale a carico di Felicetti Italo ed altri Edilizia ed urbanistica - Reato edilizio sanzionato dall'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 - Rimessione in pristino prima della condanna - Mancata previsione dell'applicazione della causa di estinzione ...

IL TRIBUNALE

Recepita la questione di legittimita' costituzionale come da memoria ora prodotta da considerarsi parte integrante del presente provvedimento; rilevato che la questione appare non manifestamente infondata e rilevante solleva la questione di legittimita' costituzionale come proposta.

P. Q. M.

Manda la cancelleria per le comunicazioni ai Presidenti dei due rami del Parlamento e per la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa sospensione del processo. Verbale chiuso ad ore 10,25.

Il giudice: Giombetti

TRIBUNALE PENALE MONOCRATICO DI JESI

Proc. n. 1565/06 R.G.PM (M) imputati: Felicetti Italo +3

Memoria ex art. 121 c.p.p. degli imputati Felicetti Italo e

Alessandro

La norma di cui si contesta la costituzionalita'.

Con la presente memoria si pone una eccezione di incostituzionalita' dell'art. 44, decreto del d.P.R. n. 380/2001.

La norma costituzionale violata.

L'art. 44, d.P.R. n. 380/2001 viola l'art. 3 della Costituzione sia ove impone la parita' di trattamento in casi uguali e dunque sanziona come illegittima la disparita' di trattamento, sia ove chiede al legislatore di legiferare con ragionevolezza.

Il tertium comparationis fonte della disparita' e i motivi di irragionevolezza.

La disparita' di trattamento la si rinviene tracciando un profilo comparativo tra l'art. 44, d.P.R. n. 380/2001 (che nasce tra l'altro dagli artt. 19 e 20, legge n. 47/1985) e l'art. 181 del d.lgs. n. 42/2004 (che sostituisce l'art. 163, d.lgs. n. 490/1999).

Entrambe le norme sanzionano l'abuso edilizio e in particolare (per rimanere attinenti al caso di specie) la realizzazione di un manufatto in assenza dei necessari permessi.

Un primo aspetto differenziale riguarda il fatto che l'art. 44 sanziona solo agli interventi edilizi, mentre l'art. 181 pone le proprie sanzioni anche nei confronti di una serie piu' vasta di comportamenti (la norma sanziona anche quelli che interventi edilizi non sono; e' il caso ad esempio della movimentazione del terreno). Detta differenza non ha pero' alcuna rilevanza nel caso di specie, il quale riguarda un intervento edilizio abusivo.

Un secondo elemento differenziante lo si rinviene nell'interesse protetto.

L'art. 44 intende evitare gli abusi edilizi, mentre l'art. 181 intende evitare gli abusi edilizi quando la violazione viene effettuata a danno di un bene culturale o di un bene paesaggistico. Anche detta seconda differenza pero' risulta...

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