Ordinanza emessa il 16 novembre 2006 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile promosso da Comune di Reggio Emilia contro Tedone Michele ed altra Procedimento civile - Impugnazioni - Appellabilita' delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981 - Previsi...

IL TRIBUNALE

Della causa n. 3483/2006 R.G. promossa da Comune di Reggio Emilia nei confronti di Tedone Michele e Desiderio Isabella avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Emilia n. 652/2006 del 15 marzo 2006, esaminati gli atti del fascicolo, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 16 novembre 2006:

rilevato che il comune di Reggio Emilia ha adito questo tribunale con atto di citazione in appello per ottenere la riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Reggio Emilia nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689; .

rilevato che la possibilita' di proporre appello nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione e' stata introdotta dall'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile - ex art. 27, quinto comma - "alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto"), il quale ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che statuiva: "La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione");

rilevato che l'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 ("Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80") e' stata delegata dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005 e, segnatamente, dall'art. 1, commi 2, 3 e 4;

ritenuto che l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non formi oggetto della delegazione, atteso che la stessa era stata conferita per apportare modificazioni al codice di procedura civile e per disciplinare il processo di cassazione (art. 1, comma 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80);

ritenuto che la predetta abrogazione non rientri, nemmeno implicitamente, nei principi e nei criteri direttivi forniti al legislatore delegato, il quale - come recita l'art. 1 comma 3 lettera a) della legge 14 maggio 2005, n. 80 - era investito del potere di modificare esclusivamente il processo nel grado di legittimita' e, al piu', "la non ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio" (fattispecie estranea e non assimilabile all'inappellabilita' delle pronunce nei procedimenti di opposizione ad ordinanzaingiunzione);

ritenuto che, per quanto esposto, la vigente...

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