Ordinanza emessa il 30 luglio 2007 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia sul ricorso proposto da Icogen s.r.l. contro Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate ed altro Appalti pubblici - Regione Siciliana - Meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti al di sotto della soglia comunitaria - Determinazione med...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso R.G. n. 494/2007, sezione prima, proposto dalla Societa' ICOGEN s.r.l., con sede in Vittoria, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso dall'avv. Nicola Seminara elettivamente domiciliato in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso lo studio Allotta;

Contro l'Azienda ospedaliera S. Antonio Abate con sede in Trapani, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso per mandato in calce alla copia notificata del ricorso dall'avv. Salvatore Pensabene Lionti, presso il cui studio in Palermo, via Giusti n. 45, e' elettivamente domiciliato, e nei confronti del Consorzio Alveare, con sede in Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con l'impresa Chianetta Antonio, corrente in Favara, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche del P.O. S. Antonio Abate di Trapani, cui al verbale di gara del 12 settembre 2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. prof. S. Pensabene Lionti per l'Azienda ospedaliera intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Designato relatore alla pubblica udienza del 19 giugno 2007 il Consigliere avv. Salvatore Veneziano;

Uditi l'avv. D. Piazza, in sostituzione dell'avv. n. Seminara, per il ricorrente e l'avv. prof. S. Pensabene Lionti per l'Amm.ne intimata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Fatto

Con ricorso notificato i di' 16/18/20 novembre 2006, e depositato il successivo 28 novembre avanti alla sezione staccata di Catania di questo tribunale, l'impresa ricorrente ha impugnato il verbale di aggiudicazione in epigrafe, denunziando una errata applicazione del meccanismo di esclusione delle offerte anomale, di cui all'art. 1, comma 6, l.r. n. 16/2005, richiamato dalla disciplina di gara (bando e disciplinare).

Lamenta, infatti, che il seggio di gara avrebbe illegittimamente provveduto mediante sorteggio alla individuazione della terza impresa da escludere in applicazione del meccanismo introdotto dall'art. 1, comma 6, l.r. n. 16/2005, tra le cinque le cui offerte recavano un identico ribasso; e cio' in contrasto con i pronunziamenti della giurisprudenza e dell'Autorita' di vigilanza sui LL.PP., secondo i quali dovrebbero essere escluse tutte le imprese che abbiano formulato offerte recanti analoghi ribassi collocatisi a cavallo della soglia di esclusione.

Si e' costituita in giudizio l'Azienda ospedaliera intimata che ha dedotto l'incompetenza della adita sezione staccata di Catania e, comunque, l'infondatezza del ricorso alla luce della corretta interpretazione letterale dalla ultima modifica legislativa intervenuta in materia, che ha mutato il quadro normativo sul quale si e' formato l'orientamento giurisprudenziale citato dall'impresa ricorrente.

Acclarata la competenza della sede di Palermo a conoscere del presente giudizio con d.p. n. 13 del 7 marzo 2007, previo scambio di memorie difensive, alla pubblica udienza del 19 giugno 2007 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione.

Diritto

  1. - Osserva il Collegio che costituisce oggetto della presente controversia l'individuazione della corretta interpretazione ed applicazione del meccanismo di aggiudicazione introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera b), l.r. n. 16/2005, segnatamente in ordine al meccanismo ivi previsto per l'esclusione automatica delle offerte da ritenersi anomale (".... Per la determinazione di tale percentuale, la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere; la differenza tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere. I numeri delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono determinati senza tener conto di eventuali cifre decimali ...").

    1.1. - Ad avviso di parte ricorrente - nelle ipotesi (come quella all'esame) nelle quali risulti sussistere un numero di imprese, che hanno formulato offerte recanti analoghi ribassi, eccedente il numero delle offerte da escludere, determinato secondo la previsione di legge - dovrebbe procedersi alla esclusione di tutte le imprese offerenti il medesimo ribasso, evitando di lasciare in gara imprese che avessero offerto ribassi del tutto analoghi a quelli offerti da altre imprese, invece escluse.

    In buona sostanza, il sorteggio normativamente previsto dovrebbe portare alla individuazione di un determinato numero di "offerte/ribassi" da escludere, al quale ben potrebbe corrispondere un maggior numero di "offerte/imprese" che dovrebbero tutte subire l'esclusione in argomento, se il ribasso da queste offerto si fosse collocato a cavallo della soglia di anomalia.

    1.2. - Ad avviso dell'Amm.ne, invece, il meccanismo legislativo dovrebbe portare alla individuazione di un determinato numero di "offerte/imprese" da escludere, con la conseguenza che del tutto legittimamente si dovrebbe procedere al sorteggio per la individuazione delle imprese da escludere nell'ipotesi della esistenza di un maggior numero di imprese che abbiano tutte formulato il medesimo ribasso collocatosi a cavallo della soglia di esclusione.

    Tale soluzione -...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT