Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale - Disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Ricorso del Governo - Intervenuta sostituzione della norma impugnata - ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 10, commi 2 e 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Anna Maria Miranda per la Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio 2005 e depositato il successivo 7 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato tra gli altri, l'art. 10, commi 2 e 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto violerebbe i principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia della tutela della salute, nonche' per contrasto con il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione;

che, in particolare, l'art. 10, comma 2, il quale prevede che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) siano organizzati in modo analogo alle Aziende USL, contrasterebbe con l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), il quale detta una specifica disciplina per l'organizzazione di tali istituti;

che l'art. 10, comma 3, della medesima legge, nell'attribuire il potere di nomina del Presidente del collegio sindacale degli IRCCS alla Regione, contrasterebbe con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 288 del 2003 - il quale ne...

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