Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Appello - Assunzione di prove fuori dalla circoscrizione del tribunale ove ha sede la Corte di appello - Impossibilita' di delega ad un giudice monocratico, alla luce del principio di trattazione collegiale della causa - Denunciata irragionevolezza, nonche' ingiust...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 350 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 26 settembre 2006 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra Udilla Povegliano, vedova Dal Col Colladon ed altra, da un lato, e la Unicredit Banca S.p.A., la CreditRas Vita S.p.A. e Nardone Massimo dall'altro, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 26 settembre 2006, la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 350 del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette nel giudizio di appello la delega al giudice monocratico dell'assunzione di prove al di fuori della circoscrizione del tribunale ove ha sede la Corte di appello;

che, riferisce la Corte rimettente, con altra, precedente ordinanza essa aveva ammesso consulenza tecnica d'ufficio, nonche' interrogatorio formale e prove per testimoni, da assumersi nella circoscrizione dei Tribunali di Bologna, Milano, Pordenone e Treviso, a seconda del luogo di residenza di soggetti da sentire, delegando a tal fine i tribunali territorialmente competenti ai sensi dell'art. 203, cod. proc. civ.;

che, riferisce sempre la rimettente, con istanza di revoca di tale ordinanza, una delle parti in giudizio aveva eccepito, tra l'altro, la nullita' del provvedimento di delega, affermando che la Corte di appello dovrebbe operare sempre collegialmente, ai sensi dell'art. 350 cod. proc. civ., e che tale nullita', derivando da un vizio relativo alla costituzione del giudice, doveva considerarsi assoluta e rilevabile d'ufficio;

che, con nota depositata il 31 marzo 2006, un'altra parte del medesimo giudizio si era riservata di far valere in seguito le stesse nullita';

che pertanto, secondo la Corte rimettente, la questione sollevata deve ritenersi rilevante, giacche' il proseguimento del processo sarebbe sempre sottoposto alla "mina vagante della nullita' con rinvio da pronunciarsi anche in Cassazione";

che, in punto di non manifesta infondatezza, la Corte rimettente osserva che, con la riforma dell'art. 350 cod. proc. civ., il legislatore ha optato per un regime di integrale collegialita' dell'appello, per cui sussisterebbe nel nostro vigente ordinamento una incompatibilita' fra giudizio di appello e potere di delega, e cio' sia per ragioni "verticali", connesse al rapporto "gerarchico" tra giudice di appello e giudice di grado inferiore, il quale non potrebbe essere investito...

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