DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 Luglio 2007, n. 9 - Regolamento regionale recante: 'Nuove disposizioni di attuazione della convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano. Abrogazione del regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 15/R.'.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del

2 agosto 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 37-6569 del 30 luglio 2007;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 38-6570 del 30 luglio 2007;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 7 della convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano ai sensi dell'art. 42, comma 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) e disciplina le procedure, i termini e le modalita' di gestione delle risorse destinate alla promozione del settore artigiano in attuazione della citata convenzione.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) convenzione: la convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano;

    1. comitato paritetico: il comitato previsto dall'art. 4 della convenzione e composto da quattro rappresentanti nominati dall'assessore regionale per l'artigianato e da quattro rappresentanti nominati da Unioncamere Piemonte scelti tra gli amministratori delle Camere di commercio del Piemonte, tra i quali almeno un rappresentante del settore artigiano;

    2. fondo paritetico: il totale delle risorse erogate dalla Regione Piemonte all'Unioncamere Piemonte e cosi' costituite:

      1) somma annualmente stabilita dalla Regione Piemonte sulla base delle disponibilita' finanziarie;

      2) somma di pari importo corrispondente convenzionalmente al conguaglio dovuto dalla Regione Piemonte alle Camere di commercio per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e destinata dalle Camere al cofinanziamento del fondo paritetico, conformemente a quanto concordato nell'art. 6 della convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

    3. programma: il programma predisposto annualmente dal Comitato paritetico e disciplinato dall'art. 4 della convenzione.

      Art. 3.

      Individuazione delle aree di intervento

  3. Il comitato paritetico individua le aree di intervento e gli obiettivi prioritari ai quali destinare le risorse del fondo paritetico, tenuto conto...

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