Sentenze nº T-234/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 08 Novembre 2007

Data di Resoluzione08 Novembre 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-234/04

Nella causa T-234/04,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalle sig.re † H.†Sevenster, J. van Bakel e dal sig. M. de Grave, in qualit‡ di agenti,

ricorrente,

sostenuto da:

Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualit‡ di agente,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunit‡ europee, rappresentata dalla sig.ra F.†Simonetti e dal sig. M. van Beek, in qualit‡ di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, 2004/1/CE, relativa alle disposizioni nazionali sull-impiego di paraffine clorurate a catena corta notificate dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell-articolo 95, paragrafo 4, del Trattato CE (GU†2004, L†1, pag.†20), in quanto la Commissione considera, in tale decisione, che la sua approvazione ai sensi dell-art.†95, n.†6, CE Ë necessaria per mantenere in vigore la normativa olandese relativa agli usi di paraffine clorurate a catena corta non menzionate nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/45/CE, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) (GU L†177, pag.†21),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, dai sigg. F. Dehousse, D. -v·by e dalla sig.ra K. J¸rim‰e, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7†settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Disposizioni internazionali

1 ††††††††La Comunit‡ europea e taluni dei suoi Stati membri erano parti contraenti della convenzione per la prevenzione dell-inquinamento marino di origine tellurica stipulata a Parigi il 4 giugno 1974 (in prosieguo: la ´convenzione di Parigiª). Nell-ambito di tale convenzione la commissione di Parigi aveva adottato la decisione 95/1 (in prosieguo: la ´decisione Parcom 95/1ª), che prevede la progressiva eliminazione dell-uso delle paraffine clorurate a catena corta (in prosieguo: le ´PCCCª). La Comunit‡ europea non Ë firmataria della decisione Parcom 95/1.

2 ††††††††La convenzione di Parigi Ë stata sostituita dalla convenzione per la protezione dell-ambiente marino dell-Atlantico nordorientale, approvata in nome della Comunit‡ con la decisione del Consiglio 7 ottobre 1997, 98/249/CE, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell-ambiente marino dell-Atlantico nordorientale (GU†1998, L†104, pag.†1) (in prosieguo: la ´convenzione Osparª) e la commissione di Parigi Ë stata sostituita da una nuova commissione (in prosieguo: la ´commissione Osparª).

Disposizioni comunitarie

3 ††††††††L-art.†95, nn.†4 e 6, CE recita:

´4. AllorchÈ, dopo l-adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all-articolo 30 o relative alla protezione dell-ambiente o dell-ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

(-)

6.††††††La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui a[l] paragraf[o] 4 (-), approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui a[l] paragraf[o] 4 (-) sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessit‡ della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione puÚ notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo puÚ essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesiª.

4 ††††††††La direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L†262, pag.†201), contiene disposizioni che limitano l-immissione sul mercato e l-uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

5 ††††††††Ai sensi dell-art.†1, n.†1, della direttiva 76/769, quest-ultima Ë applicabile alle sostanze e ai preparati pericolosi elencati nell-allegato della suddetta direttiva. Il suo art.†2 precisa che gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinchÈ le sostanze e i preparati pericolosi elencati in allegato possano essere immessi sul mercato od utilizzati soltanto alle condizioni ivi previste.

6 ††††††††La direttiva 76/769 Ë stata modificata a pi˘ riprese, segnatamente per aggiungere all-allegato nuove sostanze e preparati pericolosi e limitare, ai fini della tutela della salute umana e dell-ambiente, l-immissione sul mercato o l-uso di tali sostanze e preparati pericolosi.

7 ††††††††La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/45/CE, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) (GU L†177, pag.†21; in prosieguo: la ´direttiva PCCCª), ha aggiunto un punto 42 all-allegato della direttiva 76/769, che fissa le regole di immissione sul mercato e di uso delle PCCC.

8 ††††††††Secondo il punto 42.1 dell-allegato della direttiva 76/769, come modificata dalla direttiva PCCC, le PCCC ´[n]on possono essere immess[e] in commercio per l-utilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all-1%:

-††††††††per la lavorazione dei metalli,

-††††††††per l-ingrasso del cuoioª.

9 ††††††††Ai sensi del punto 42.2 dell-allegato sopra menzionato, ´[e]ntro il 1∞ gennaio 2003 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con la commissione dell-OSPAR, riesaminer‡ tutti i rimanenti usi di [PCCC] alla luce di eventuali nuovi dati scientifici riguardanti i rischi per la salute e per l-ambiente di tali sostanze. Il Parlamento europeo dovr‡ essere informato dei risultati di tale riesameª.

10 ††††††L-art.†2, n.†1, della direttiva PCCC dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, ne informano immediatamente la Commissione e applicano queste disposizioni entro il 6†gennaio 2004.

Disposizioni nazionali

11 ††††††Per adempiere i suoi obblighi internazionali derivanti dalla convenzione di Parigi e dalla decisione Parcom 95/1, il Regno dei Paesi Bassi ha adottato, il 3 novembre 1999, il Besluit houdende regels inzake het beperken van het gebruik van kortketenige gechloreerde paraffines (Besluit gechloreerde paraffines WMS) [decreto recante divieto di taluni usi delle PCCC (legge sulle sostanze chimiche), Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1999, pag.†478; in prosieguo: il ´decretoª]. Conformemente al suo art.†4, il decreto Ë entrato in vigore il 31†dicembre 1999.

12 ††††††Secondo l-art.†1 del decreto, esso si applica agli alcani clorurati aventi una catena da 10 a 13, compresi gli atomi di carbonio, e un grado di clorurazione pari o superiore al 48% in termini di peso.

13 ††††††L-art.†2, n.†1, del decreto dispone che Ë vietato usare le PCCC menzionate all-art.†1:

a)††††††come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti;

b)††††††nei fluidi per la lavorazione dei metalli;

c)††††††come sostanze ritardanti di fiamma nella gomma, nelle materie plastiche o nei prodotti tessili.

14 ††††††Ai sensi dell-art.†2, n.†2, del decreto, le PCCC possono tuttavia continuare ad essere usate fino al 31 dicembre 2004 nei sigillanti per le dighe e le chiuse o come sostanze ritardanti di fiamme nei nastri di trasporto destinati all-uso esclusivo nell-industria mineraria.

Antefatti della controversia

15 ††††††In seguito all-adozione della direttiva PCCC, il governo olandese ha comunicato alla Commissione, con lettera 17 gennaio 2003, che riteneva che la portata dell-armonizzazione della direttiva PCCC si limitasse agli usi delle PCCC espressamente vietate al punto 42.1 dell-allegato della direttiva 76/769, come modificata dalla direttiva PCCC. Di conseguenza altri usi, come quelli derivanti dalla decisione Parcom 95/1, sfuggivano all-ambito di armonizzazione della direttiva PCCC, di modo che essi potevano essere autorizzati o vietati dagli Stati membri senza dover ricorrere al procedimento previsto dall-art.†95, nn.†4 e 6, CE.

16 ††††††Nella sua lettera del 17 gennaio 2003 il governo olandese ha altres-

fatto valere l-art.†95, n 4, CE, ´in ogni caso utile e per quanto necessario in dirittoª, indicando, conformemente alla suddetta disposizione, le ragioni che depongono a favore del mantenimento in vigore, nel suo ordinamento nazionale, dei divieti contenuti nella decisione Parcom 95/1. Nella stessa lettera esso ha infine espresso ´l-auspicio che†la Commissione [avrebbe] determinato in un futuro immediato il suo punto di vista in considerazione del punto di vista [del Regno] dei Paesi Bassi in merito al margine di cui [esso] dispone[va] per [mantenere in vigore la sua] normativa nazionale e che essa [avrebbe] preso una decisione favorevole sulla sua domanda ai sensi dell-art.†95, n.†4, CEª.

17 ††††††Con lettera 25 marzo 2003 la Commissione ha informato il Regno dei Paesi Bassi di aver ricevuto la sua notifica ai sensi dell-art.†95, n.†4, CE e che il termine di sei mesi per il suo esame aveva iniziato a decorrere il 22 gennaio 2003, cioË il giorno successivo a quello della ricezione...

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