Sentenze nº T-194/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 08 Novembre 2007

Data di Resoluzione08 Novembre 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-194/04

Nella causa T-194/04,

The Bavarian Lager Co. Ltd, con sede in Clitheroe (Regno Unito), rappresentata inizialmente dai sigg.†J.†Pearson e C.†Bright, successivamente dai sigg.†J.†Webber e M.†Readings, solicitors,

ricorrente,

sostenuta da

Garante europeo della protezione dei dati††††††(GEPD), rappresentato dal sig.†H.†Hijmans, in qualit‡ di agente,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunit‡ europee, rappresentata dai sigg.†C.†Docksey e P.†Aalto, in qualit‡ di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 marzo 2004, che respinge una domanda presentata dalla ricorrente per ottenere l-accesso completo al processo verbale di una riunione svoltasi nell-ambito di un procedimento per inadempimento e una domanda diretta a far dichiarare che la Commissione ha erroneamente posto termine al procedimento avviato contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla base dell-art.†169 del Trattato CE (divenuto art.†226†CE),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig.†M.†Jaeger, presidente, dalla sig.ra†V.†Tiili e dal sig.†O.†Cz˙cz, giudici,

cancelliere: sig.ra†C.†Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13†settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 ††††††††Ai sensi dell-art.†6†UE:

´1.††††††L-Unione si fonda sui principi di libert‡, democrazia, rispetto dei diritti dell-uomo e delle libert‡ fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.

2.††††††L-Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell-uomo e delle libert‡ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(-)ª.

2 ††††††††A termini dell-art.†255†CE:

´1.††††††Qualsiasi cittadino dell-Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.

2.††††††I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all-articolo 251 [CE] entro due anni dall-entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

(-)ª.

3 ††††††††Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n.†1049, relativo all-accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU†L†145, pag.†43), definisce i principi, le condizioni e le limitazioni del diritto di accesso ai documenti di tali istituzioni sancito all-art.†255†CE. Questo regolamento Ë applicabile dal 3 dicembre 2001.

4 ††††††††La decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2001/937/CE, CECA, Euratom, che modifica il suo regolamento interno (GU†L†345, pag.†94), ha abrogato la decisione della Commissione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom, sull-accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU†L†46, pag.†58), che garantiva l-attuazione, per quanto riguarda la Commissione, del codice di condotta sull-accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione (GU†1993, L†340, pag.†41; in prosieguo: il ´codice di condottaª).

5 ††††††††Il quarto e undicesimo -considerando- del regolamento n.†1049/2001 enunciano quanto segue:

´(4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell-articolo†255, paragrafo†2, (-) CE.

(-)

(11) †In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacit‡ di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attivit‡ dell-Unioneª.

6 ††††††††Secondo l-art.†4 del regolamento n.†1049/2001, relativo alle eccezioni al diritto di accesso:

´1.††††††Le istituzioni rifiutano l-accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

(-)

  1. ††††††la vita privata e l-integrit‡ dell-individuo, in particolare in conformit‡ con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali.

2. ††††††Le istituzioni rifiutano l-accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

(-)

-††††††††gli obiettivi delle attivit‡ ispettive, di indagine e di revisione contabile,

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3. ††††††L-accesso a un documento elaborato per uso interno da un-istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell-istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L-accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all-istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell-istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

(-)

6.††††††Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate (-)ª.

7 ††††††††L-art.†6, n.†1, del regolamento n.†1049/2001 prevede che ´[i]l richiedente non Ë tenuto a motivare la domandaª.

8 ††††††††La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchÈ alla libera circolazione di tali dati (GU†L†281, pag.†31), impone agli Stati membri di tutelare le libert‡ e i diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare la loro vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, per garantire la libera circolazione dei dati personali nella Comunit‡.

9 ††††††††L-art.†286†CE dispone che gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonchÈ alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organi comunitari.

10 ††††††Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18†dicembre 2000, n.†45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonchÈ la libera circolazione dei dati (GU†2001, L†8, pag.†1), Ë stata adottato sulla base dell-art.†286†CE.

11 ††††††Secondo il quindicesimo -considerando- del regolamento n.†45/2001:

´(-) L-accesso ai documenti, anche contenenti dati personali, Ë soggetto alle disposizioni adottate in base all-articolo†255 (-) CE, che si applica anche ai titoli†V e VI del [Trattato] UEª.

12 ††††††Il regolamento n.†45/2001 dispone quanto segue:

´(...)

Articolo 1

Oggetto

1.††††††Le istituzioni e gli organismi creati dai trattati che istituiscono le Comunit‡ europee o sulla loro base (in prosieguo -le istituzioni e gli organismi comunitari-) garantiscono, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, la tutela dei diritti e delle libert‡ fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla vita privata per quanto attiene al trattamento di dati personali. Essi non limitano nÈ vietano la libera circolazione dei dati personali tra loro o verso i destinatari soggetti alla normativa nazionale degli Stati membri adottata in attuazione della direttiva 95/46 (-).

2.††††††L-autorit‡ di controllo indipendente istituita dal presente regolamento (in prosieguo -il garante europeo della protezione dei dati-) sorveglia l-applicazione delle disposizioni del presente regolamento a tutti i trattamenti dei dati personali eseguiti da un-istituzione o da un organismo comunitario.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s-intende per:

a)††††††-dati personali-: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (-); si considera identificabile la persona che puÚ essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero d-identificazione o ad uno o pi˘ elementi specifici caratteristici della sua identit‡ fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b)††††††-trattamento di dati personali- (-): qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l-ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l-organizzazione, la conservazione, l-elaborazione o la modifica, l-estrazione, la consultazione, l-impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o [mediante] qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l-allineamento o l-interconnessione, nonchÈ il blocco, la cancellazione o la distruzione;

c)††††††-archivio di dati personali- (-): qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

(-)

Articolo 3

Campo d-applicazione

1.††††††Il presente regolamento si applica al trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT