Ordinanza emessa il 31 maggio 2007 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Salim Ahmed Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto ...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 552/07 R.G. nei confronti di Salim Ahmed, imputato del reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. n. 309/1990 alla pubblica udienza del 31 maggio 2007 ha pronunziato la seguente ordinanza.

Si procede nei confronti di Ahmed Salim con il rito abbreviato, richiesto e disposto in sede di giudizio direttissimo - conseguente a convalida d'arresto in flagranza - per il reato di detenzione a scopo di spaccio di sostanza stupefacente (cocaina) di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990.

A parere del tribunale dagli atti emerge la piena responsabilita' dell'imputato per il reato contestato al capo A), relativamente all'acquisto e detenzione a fini di spaccio di g 25,6 di sostanza stupefacente del tipo cocaina: le circostanze dell'arresto in flagranza, le dichiarazioni di Carnevale Salvatore (che accompagno' con la propria vettura il Salim e il coimputato Abdullah sul luogo dell'acquisto dello stupefacente), nonche' le stesse spontanee dichiarazioni del Salim (che si e' assunta l'esclusiva responsabilita' del fatto) non lasciano dubbi in merito all'accertamento della responsabilita' penale.

Il vero oggetto del giudizio e' pertanto la definizione del trattamento sanzionatorio da applicare nel caso concreto, sulla base delle circostanze aggravanti contestate, delle attenuanti ravvisabili, e della pena ritenuta congrua tra il massimo e il minimo limite edittale come definito in seguito al bilanciamento delle circostanze.

Sotto il profilo delle aggravanti, va rilevato che all'imputato e' stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Sotto il profilo delle attenuanti, va affermato che nella specie si tratta di un episodio di dimensioni modeste, sicuramente rientrante (come ritenuto dallo stesso p.m. d'udienza) nell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dello stesso art. 73 contestato.

Giova in proposito precisare che la giurisprudenza e' concorde sulla natura di attenuante, e non di reato autonomo, dell'ipotesi di lieve entita' prevista dalla norma in oggetto. E dunque non possono prendersi in considerazione le richieste del p.m. e del difensore che sull'opposta alternativa si fondano, ma va affrontato il tema della comparazione fra detta attenuante e la recidiva qualificata contestata.

Per quanto riguarda dunque il giudizio di valenza fra circostanza aggravante e circostanza attenuante, questo giudice non avrebbe dubbi sulla prevalenza della seconda, posto che la sola equivalenza...

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