Ordinanza emessa il 25 giugno 2007 dal tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da E.N.I. S.p.a. - Divisione Refining & Marketing contro Comune di Migliarino ed altri Ambiente - Procedimenti di bonifica dei siti contaminati - Previsione che i procedimenti di bonifica gia' avviati alla data di entrata in vigore ...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 105/2007 proposto da E.N.I. S.p.a. - Divisione Refining & Marketing, rappresentato e difeso da Mancusi avv. Piero, Persico avv. Antonella con domicilio eletto in Bologna, via della Grada, 19, presso Fragomeni avv. Giovambattista;

Contro Comune di Migliarino n.c.; regione Emilia-Romagna, rappresentato e difeso da Lista avv. Maria Chiara Mastragostino avv. Franco, con domicilio eletto in Bologna, p.zza Aldrovandi n. 3, presso Lista avv. Maria Chiara; Provincia di Ferrara n.c., Ministero dell'ambiente n.c., per l'annullamento della nota del Comune di Migliarino 28 dicembre 2006, n. 12598, di non ammissibilita' della richiesta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ex d.lgs. n. 152/2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. Giorgio Calderoni;

Uditi, alla pubblica udienza del 7 giugno 2007, i difensori delle parti come da verbale;

Considerato e ritenuto quanto segue in fatto e diritto.

F a t t o

I) In data 29 aprile 2006 e' entrato in vigore il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) che, per quanto interessa la controversia in esame, nella parte quarta ha disciplinato la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e, con la norma transitoria di cui all'art. 265, comma 4, ha stabilito che "Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, puo' essere presentata all'autorita' competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica gia' autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorita' competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie".

Espone la ricorrente E.N.I. S.p.a. che con nota 27 ottobre 2006, indirizzata al Comune di Migliarino, la ditta Petroltecnica S.r.l. chiedeva, per conto della stessa E.N.I. S.p.a., la rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi della norma di cui sopra, in relazione al proprio punto vendita 6060 ubicato nel territorio del comune medesimo.

Con il provvedimento in epigrafe, il comune ha ritenuto preclusa tale rimodulazione, alla stregua dell'art. 5 della legge regionale Emilia-Romagna n. 5 del 1° giugno 2006, come modificata dall'art. 25 della legge regionale n. 13/2006 ("Restano di competenza dei comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati gia' avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio").

Ritenendo illegittima la preclusione di una facolta' espressamente riconosciuta dalla legge statale, E.N.I. deduce:

1) violazione degli artt. 1 e 177, d.lgs. n. 152/2006 per incompetenza del comune, avendo detto norme spostato il momento decisionale, in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica, dal livello comunale al livello regionale;

2) violazione dell'art. 265, comma 4 del medesimo d.lgs. n. 152/2006 nell'assunto che il provvedimento comunale - richiamando una disciplina regionale di dubbia legittimita' - violerebbe apertamente la disposizione statale invocata e ometterebbe di considerare l'intervenuta abrogazione del previgente art. 17, d.lgs. n. 22/1997;

3) violazione degli artt. 240, 242, 249, d.lgs. n. 152/2006, perche' il provvedimento comunale impugnato impedirebbe di fatto l'applicazione di disposizioni statali attuative della normativa comunitaria;

4) illegittimita' derivata sotto i seguenti profili:

A) illegittimita' dell'art. 25, l.r. Emilia-Romagna 28 luglio 2006, n. 13, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. che stabilisce la potesta' esclusiva statale in materia di tutela ambientale, come affermato in numerose pronunce della Corte costituzionale;

B) violazione dell'art. 97 Trattato UE e delle direttive CE 2004/35 e 96/61.

II) Delle Amministrazioni intimate, si e' costituita in giudizio la sola Regione Emilia-Romagna, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse, assumendo che - nella specie - il procedimento pendente non si sarebbe gia' concluso con un progetto di bonifica autorizzato e, come tale, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del richiamato art. 265, quarto comma, d.lgs. n. 152/2006; la regione conclude per l'infondatezza del ricorso, "anche in relazione alle questioni sollevate in via incidentale, per difetto di rilevanza e per manifesta infondatezza".

III) In vista...

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