Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Azione revocatoria - Termine di prescrizione - Decorrenza dalla sentenza di accertamento dello stato di insolvenza - Lamentata irragionevolezza ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 202 e 203, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza del 15 novembre 2004 dal Tribunale ordinario di Roma nel giudizio civile vertente tra il Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone (CAIRF) in liquidazione coatta amministrativa e la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti l'atto di costituzione del CAIRF in liquidazione coatta amministrativa e quello, fuori termine, della s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Achille Chiappetti per il CAIRF in liquidazione coatta amministrativa e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, il Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza del 15 novembre 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui individuano nell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza dell'impresa, anziche' nel decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il presupposto giuridico necessario per l'esperibilita' delle azioni revocatorie fallimentari nell'ambito di detta procedura e, pertanto, stabiliscono che la prescrizione di dette azioni decorre dal suddetto accertamento giudiziario e non dalla data di emissione del decreto di apertura della procedura medesima;

che, secondo quanto premesso in punto di fatto dal giudice rimettente: a) in data 24 gennaio 1992 era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone (CAIRF); b) con sentenza del 1° ottobre 1998, il Tribunale ordinario di Roma aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 202 del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), lo stato di insolvenza del medesimo Consorzio; c) il commissario liquidatore, con atto di citazione notificato il 25 marzo 2003, aveva convenuto in giudizio la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, dei pagamenti effettuati dal consorzio debitore, a favore della convenuta, nell'anno anteriore al decreto di apertura della procedura concorsuale; c) la banca aveva eccepito la prescrizione dell'azione, per essere decorsi piu' di cinque anni dalla data di emissione del decreto di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

che il...

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