Sentenze nº T-407/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 06 Novembre 2007

Data di Resoluzione06 Novembre 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-407/05

Nella causa T-407/05,

SociÈtÈ anonyme des eaux minÈrales d-…vian (SAEME), con sede in …vian-les-Bains (Francia), rappresentata dall-avv. C. Hertz-Eichenrode,

ricorrente,

contro

Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualit‡ di agente,

convenuto,

controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell-UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

A. Racke†GmbH†&†Co.†OHG, con sede in Bingen (Germania), rappresentata dall-avv. N.†Schindler,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell-UAMI 22 luglio 2005 (procedimento R†82/2002-4), relativo ad un-opposizione tra la SociÈtÈ anonyme des eaux minÈrales d-…vian (SAEME) e la A.†Racke GmbH†&†Co. OHG, nonchÈ avverso la decisione della divisione d-opposizione dell-UAMI 23†novembre 2001, n.†2754,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig. J.†D. Cooke, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. M.†Prek, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andov·, amministratore,

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 novembre 2005,

visto il controricorso dell-UAMI, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1∞†marzo†2006,

visto il controricorso dell-interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 marzo 2006,

in seguito all-udienza del 28 marzo 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1 ††††††††L-art.†42, n.†3, e l-art.†74 del regolamento (CE) del Consiglio 20†dicembre 1993, n.†40/94, sul marchio comunitario (GU†1994, L†11, pag.†1), come modificato, cos-

dispongono:

´Articolo 42

Opposizione

(-)

  1. L-opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa d-opposizione. Entro un termine imposto dall-Ufficio, l-opponente puÚ presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell-opposizione.

    (-)

    Articolo 74

    Esame d-ufficio dei fatti

  2. Nel corso della procedura l-Ufficio procede d-ufficio all-esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l-Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

  3. L-Ufficio puÚ non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utileª.

    2 ††††††††La regola†16, la regola†17, n.†2, e la regola†20, n.†2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n.†2868, recante modalit‡ di esecuzione del regolamento n.†40/94 (GU†L†303, pag.†1; in prosieguo: il ´regolamento d-esecuzioneª), cos-

    dispongono:

    ´Regola†16

    Fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell-opposizione

  4. L-atto di opposizione puÚ contenere indicazioni [dettagliate] relative ai fatti, prove e osservazioni a sostegno dell-opposizione stessa, corredate dei relativi documenti d-appoggio.

  5. Se l-opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l-atto di opposizione Ë corredato, in linea di principio, da prove relative alla registrazione o al deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato di registrazione. Se l-opposizione si fonda su un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell-articolo†8, paragrafo†2, lettera†c) del regolamento, [o su un marchio che gode di notoriet‡, ai sensi dell-articolo†8, paragrafo†5, del regolamento], deve essere di preferenza corredata da prove che attestino il fatto che si tratta di un marchio notoriamente conosciuto o che gode di notoriet‡. Se l-opposizione si fonda su altri diritti anteriori, deve essere di preferenza corredata da prove che attestino l-acquisizione nonchÈ l-ambito di tutela di tale diritto.

  6. Le indicazioni [dettagliate] relative ai fatti, le prove, le osservazioni e i documenti di appoggio, di cui al paragrafo†1, nonchÈ le prove di cui al paragrafo†2, possono essere presentati, se non sono stati presentati insieme all-atto di opposizione o immediatamente dopo, entro un termine successivo all-avvio della procedura di opposizione, stabilito dall-Ufficio secondo la regola†20, paragrafo†2.

    Regola†17

    Uso delle lingue nella procedura di opposizione

    (-)

  7. Se le prove [e i documenti di appoggio] a sostegno dell-opposizione, di cui alla regola†16, paragrafi†1 e 2, non sono presentat[i] nella lingua della procedura d-opposizione, l-opponente deve fornire una traduzione in tale lingua, entro un mese dalla scadenza del termine per l-opposizione o, eventualmente, entro il termine stabilito dall-Ufficio secondo la regola†16, paragrafo†3.

    (-)

    Regola†20

    Esame dell-opposizione

    (-)

  8. L-Ufficio invita l-opponente a presentare, entro un preciso termine, le indicazioni [dettagliate] relative ai fatti, le prove e le osservazioni, di cui alla regola†16, paragrafi†1 e 2, qualora non siano contenute nell-atto di opposizione. Ogni comunicazione dell-opponente viene trasmessa al richiedente, per dare a questi la possibilit‡ di rispondere entro il termine indicato dall-Ufficioª.

    Fatti

    3 ††††††††Il 21 settembre 1998, la A.†Racke GmbH & Co. OHG ha presentato all-Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario, ai sensi del regolamento n.†40/94.

    4 ††††††††Il marchio di cui Ë stata chiesta la registrazione Ë il seguente segno figurativo, che fa uso dei colori dorato, nero e bianco:

    5 ††††††††I prodotti per i quali Ë stata chiesta la registrazione del marchio sono i ´vini e spumantiª, rientranti nella classe†33 dell-Accordo di Nizza 15†giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

    6 ††††††††Il 26 luglio 1999, la domanda di registrazione Ë stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n.†58.

    7 ††††††††Il 26 ottobre 1999, la SociÈtÈ anonyme des eaux minÈrales d-…vian (SAEME) ha proposto opposizione, ex art.†8, nn.†1, lett.†b), e 5, del regolamento n.†40/94. L-opposizione si fondava sui diritti anteriori qui di seguito elencati:

    -††††††††il marchio denominativo tedesco DE 1 185 308 evian (in prosieguo: il ´marchio tedescoª), depositato l-11 novembre 1985 e registrato il 10 luglio 1992 per ´acque mineraliª della classe 32, marchio la cui tutela era stata prorogata sino al 30 novembre 2015;

    -††††††††il marchio figurativo francese FR 98712542 (evian e disegno di una montagna) (in prosieguo: il ´marchio franceseª), depositato il 12 gennaio 1998 e registrato per designare diversi prodotti e servizi;

    -††††††††il marchio internazionale IR 696812 (in prosieguo: il ´marchio internazionaleª), registrato il 6 luglio 1998 sulla base del citato marchio francese e produttivo di effetti in Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito e paesi del Benelux;

    -††††††††il marchio anteriore evian, notoriamente conosciuto in Belgio e Francia per designare ´acque mineraliª (in prosieguo: il ´marchio notorioª).

    8 ††††††††L-atto di opposizione era corredato di una copia del marchio tedesco, di una copia del marchio francese (in lingua originale francese) e di una copia del marchio internazionale (in lingua originale francese). Al detto atto era parimenti allegata una traduzione nella lingua processuale, il tedesco, dell-elenco dei prodotti delle classi 32 e 33 dell-Accordo di Nizza, indicati nell-atto di opposizione basato sul marchio francese e su quello internazionale.

    9 ††††††††Con comunicazione 16 dicembre 1999, la divisione d-opposizione, in applicazione della regola†15, n.†2, lett.†c), e della regola†18, n.†2, del regolamento di esecuzione, ha invitato la ricorrente a trasmetterle tre copie dei suoi marchi francese e internazionale entro un termine di due mesi, sottolineando che, in mancanza di ciÚ, la sua opposizione sarebbe stata dichiarata irricevibile.

    10 ††††††La ricorrente ha inviato i detti documenti con lettera datata 8 febbraio 2000.

    11 ††††††Con lettera standard datata 28 febbraio 2000, la divisione d-opposizione ha concesso alla ricorrente un termine di quattro mesi per permetterle di produrre qualunque fatto, prova od osservazione supplementare che essa reputasse utile a corroborare la sua opposizione, precisando che i documenti dovevano essere trasmessi nella lingua scelta per il procedimento d-opposizione od essere corredati di una traduzione.

    12 ††††††Il 29 agosto 2000, l-interveniente ha inviato la sua memoria alla divisione d-opposizione, dove sottolineava, in particolare, che la prova dell-esistenza e...

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