LEGGE REGIONALE 4 Giugno 2007, n. 33 - Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell''amministrazione elettronica e della societa'' dell''informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della 'Rete telematica regionale toscana').

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del

13 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 1/2004

  1. Alla lettera a) del comma 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), sono aggiunte, in fine, le parole: "in direzione della semplificazione amministrativa e della qualita' e accessibilita' dei servizi pubblici".

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2004

  2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2004 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito del territorio regionale, aderiscono al sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), attraverso la Rete, cui appartengono ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, condividendo regole ed infrastrutture nel quadro delle compatibilita' con il sistema nazionale".

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2004

  3. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2004, e' aggiunta la seguente: "h-bis) infrastruttura di rete regionale: insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei servizi che garantiscono la connettivita', la sicurezza, la cooperazione applicativa, le comunicazioni, l'identificazione e l'accesso fra i sistemi informativi dei soggetti della Rete".

    Art. 4.

    Modifiche all'art. 4 della legge regionale 1/2004

  4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1/2004 e' sostituita dalla seguente: "a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, entrambi da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge e promozione dell'interoperabilita' tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale per favorire l'interazione e la cooperazione, anche nell'ambito del sistema pubblico di connettivita', e per assicurare, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e salvaguardando l'autonoma potesta' degli enti locali, il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale; ". 2...

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