LEGGE REGIONALE 4 Giugno 2007, n. 33 - Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell''amministrazione elettronica e della societa'' dell''informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della 'Rete telematica regionale toscana').
13 giugno 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 1/2004
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Alla lettera a) del comma 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), sono aggiunte, in fine, le parole: "in direzione della semplificazione amministrativa e della qualita' e accessibilita' dei servizi pubblici".
Art. 2.
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2004
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Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2004 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito del territorio regionale, aderiscono al sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), attraverso la Rete, cui appartengono ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, condividendo regole ed infrastrutture nel quadro delle compatibilita' con il sistema nazionale".
Art. 3.
Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2004
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Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2004, e' aggiunta la seguente: "h-bis) infrastruttura di rete regionale: insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei servizi che garantiscono la connettivita', la sicurezza, la cooperazione applicativa, le comunicazioni, l'identificazione e l'accesso fra i sistemi informativi dei soggetti della Rete".
Art. 4.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale 1/2004
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La lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1/2004 e' sostituita dalla seguente: "a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, entrambi da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge e promozione dell'interoperabilita' tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale per favorire l'interazione e la cooperazione, anche nell'ambito del sistema pubblico di connettivita', e per assicurare, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e salvaguardando l'autonoma potesta' degli enti locali, il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale; ". 2...
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