LEGGE REGIONALE 6 Agosto 2007, n. 19 - Costituzione della Societa'' di committenza Regione Piemonte S.p.a. (SCR-Piemonte S.p.a.). Soppressione dell''Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte).

CAPO I
F i n a l i t a'

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del

9 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La Regione promuove la costituzione di una centrale di committenza, conformemente con quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto comunitario relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con la direttiva 2004/18/CE e con quanto disposto dall'art. 1, commi 455, 456, 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanita' e in ogni altra materia di interesse regionale previo inserimento nella programmazione degli interventi di cui all'art. 6.

    CAPO II
    Costituzione della societa' di committenza Regione Piemonte S.p.a.

    Art. 2.

    Costituzione e oggetto sociale

  2. La Regione provvede alla costituzione della Societa' di committenza Regione Piemonte S.p.a. (SCR-Piemonte), il cui capitale sociale iniziale, determinato in € 120.000,00, e' interamente sottoscritto dalla Regione. 2. L'oggetto sociale comprende le funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza ed in particolare: a) la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilita' delle opere di interesse; b) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione; c) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; d) tutte le attivita' accessorie e strumentali alle attivita' di cui alle lettere a), b) e c), incluse le procedure di esproprio. 3. La Regione affida alla SCR-Piemonte S.p.a. la realizzazione, in veste di stazione appaltante, degli interventi individuati nella programmazione di cui all'art. 6. 4. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva lo statuto della SCR-Piemonte S.p.a.

    Art. 3.

    Soggetti destinatari

  3. La SCR-Piemonte S.p.a. svolge la sua attivita' in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel suo territorio: a) enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o...

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