LEGGE REGIONALE 27 Luglio 2007, n. 18 - Musei di storia della medicina nella Regione del Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 67 del

31 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Partecipazione alle fondazioni

  1. La Regione partecipa, in qualita' di socio fondatore, con le modalita' stabilite dalla presente legge, alle fondazioni rispettivamente denominate "Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanita'", con sede in Venezia, e "Fondazione Museo della Storia della Medicina e della Salute", con sede in Padova. 2. L'ULSS n. 12 veneziana e' autorizzata a partecipare, in qualita' di socio fondatore, alla "Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanita'". L'Azienda ospedaliera di Padova e l'ULSS n. 16 Padova sono altresi' autorizzate a partecipare, in qualita' di soci fondatori, alla "Fondazione Museo della Storia della Medicina e della Salute". 3. Le fondazioni di cui al comma 1 perseguono la finalita' di gestire, promuovere e valorizzare, rispettivamente, il Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanita' di Venezia, e il Museo della Storia della Medicina e della Salute di Padova. 4. La partecipazione della Regione e' subordinata alle seguenti condizioni: a) le fondazioni devono perseguire le finalita' di cui al comma 3; b) l'attivita' delle fondazioni deve essere svolta senza scopo di lucro; c) le fondazioni devono assicurare il coordinamento scientifico tra le loro attivita'. 5. Al fine di promuovere una rete di musei di storia della medicina del Veneto, le aziende ULSS del Veneto possono aderire alle fondazioni, secondo le modalita' definite nei rispettivi statuti.

    Art. 2.

    Modalita' di attuazione

  2. La giunta regionale e' autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alle fondazioni di cui all'art. 1. 2. Il Presidente della giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualita' di socio fondatore della Regione del Veneto.

    Art. 3.

    Rappresentanti della Regione nelle fondazioni

  3. La giunta regionale provvede a individuare i rappresentanti della Regione negli organi delle fondazioni, secondo la disciplina contenuta nei rispettivi statuti.

    Art. 4.

    Contributo annuale

  4. La Regione, in qualita' di socio fondatore, versa a ciascuna fondazione, all'atto di sottoscrizione, fino a un massimo di euro 16.666,00 a titolo di conferimento iniziale, ed eroga loro un...

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