LEGGE REGIONALE 27 Luglio 2007, n. 19 - Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 'Disciplina dell''assistenza sanitaria, dell''assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali' e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, ed integrazioni alla legge regionale 30...

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina
dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del
trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri
regionali" e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n.
28.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 67 del

31 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pomulga la seguente legge regionale:

Art. 1. Conferma del titolo e di disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come novellata dalla legge regionale 21 dicembre 2006, n.

28.

1. Le novellazioni operate dall'art. 1 commi 1, 2, 4, 11 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 sono confermate.

Art. 2. Modifica dell'art. 6-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, le parole "e assicurazione per l'assistenza sanitaria integrativa" sono soppresse. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla nona legislatura e sino a tale data la percentuale di contribuzione per l'assicurazione per l'assistenza sanitaria integrativa e' per il 30 per cento a carico del Consiglio regionale e per il restante 70 per cento a carico del consigliere regionale.

Art. 3. Modifica dell'art. 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1. L'art. 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, e' cosi' sostituito: "Art. 7. - 1. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennita' previste dalla legislazione regionale in vigore, e' comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilita' e dell'assegno di fine mandato disciplinati dalla presente legge e dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4. 2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti ed ogni altra incombenza inerente la corresponsione degli assegni vitalizi, degli assegni di reversibilita' e degli assegni di fine mandato sono curate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale attraverso gli uffici del Consiglio regionale. 3. Le spese per la corresponsione delle indennita' differite di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale. 4. I contributi obbligatori di cui all'art. 8 e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di entrata n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione "Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1. L'art. 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 e' cosi' sostituito: "Art. 9. - 1. Hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio: a) i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di eta', ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione; b) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla sesta legislatura fino all'ottava compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni: 1) abbiano compiuto sessanta anni di eta', salvo quanto previsto dal comma 4; 2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi elevato ad almeno trenta mesi per i consiglieri eletti per la prima volta nell'ottava legislatura; 3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni; c) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla nona legislatura, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni: 1) abbiano compiuto...

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