LEGGE REGIONALE 27 Luglio 2007, n. 18 - Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 32 dell'8 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge, nel pieno rispetto dei principi costituzionali della personalita', dell'eguaglianza, della liberta' e della segretezza dell'esercizio del diritto di voto, disciplina l'introduzione di sistemi elettronici e di procedure automatiche nell'espressione del voto e nello scrutinio per lo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali di cui all'art. 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Art. 12 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). 2. L'introduzione di sistemi di voto elettronici ai sensi del comma 1, e' finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell'espressione del voto. 3. La presente legge stabilisce, altresi', norme di procedimento per i referendum consultivi di cui al comma 1.

    Art. 2.

    Disposizioni in materia di procedimento referendario

  2. Nei procedimenti relativi ai referendum consultivi di cui all'art. 1, la scheda di votazione ha le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A alla presente legge. 2. Le operazioni si svolgono di domenica, dalle ore otto alle ore venti. 3. Al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il referendum spettano i compensi previsti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione) in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

    Art. 3. Adunanza dei presidenti nei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali

  3. In occasione di referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali le operazioni che ai sensi della vigente normativa sono compiute dagli uffici elettorali sopra ordinati agli uffici di sezione per il referendum, sono effettuate dall'adunanza dei presidenti costituita ai sensi del comma 2. 2. L'adunanza dei presidenti e' composta dai presidenti dei seggi costituiti nei comuni interessati al referendum; le funzioni di presidente e di segretario sono svolte dal presidente e dal segretario della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti. L'adunanza dei presidenti si riunisce, in seduta pubblica, presso la sede della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti, appena ultimate le operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di svolgimento del referendum. 3. Sulla base dei verbali trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum, l'adunanza dei presidenti accerta il numero degli elettori che hanno votato, somma i voti favorevoli e quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum e proclama i risultati, dando autonoma evidenza al risultato di ciascun comune. 4. Di tutte le operazioni dell'adunanza dei presidenti e' redatto un verbale, che e' consegnato, per il tramite del comune, al servizio elettorale della Regione unitamente agli atti degli uffici di sezione. 5. Al presidente, ai componenti e al segretario dell'adunanza dei presidenti prevista dal comma 2 spettano gli onorari previsti per l'adunanza dei presidenti di seggio dall'art. 2, comma 1, della legge n. 70/1980, e successive modifiche.

    Art. 4. Rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti in Consiglio comunale

  4. Le facolta' che le leggi elettorali riconoscono in materia di propaganda diretta ai partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale si intendono riferite, in occasione del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali, ai gruppi consiliari costituiti nei Consigli comunali dei comuni interessati alla modifica della circoscrizione. 2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione di ciascun comune possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari costituiti nel rispettivo Consiglio comunale. Alla designazione provvede il capogruppo con sottoscrizione autenticata ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 3. Alle operazioni svolte dall'adunanza dei presidenti possono assistere tutti i rappresentanti designati secondo le modalita' indicate al comma 2.

    TITOLO II
    VOTO E SCRUTINIO ELETTRONICO

    Art. 5.

    Sistema di voto integrato

  5. Il sistema di voto integrato comprende l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di configurazione e installazione che rendono possibili le procedure di automazione del voto di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nonche' delle procedure di elaborazione dei dati al fine della proclamazione dei risultati. 2. Ai fini della definizione e della predisposizione dei dispostivi hardware e software finalizzati alla realizzazione del sistema di voto di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia puo' avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, previa stipula di accordi o intese. 3. Il sistema di voto integrato puo' comprendere, previa intesa con il Ministero dell'interno, procedure di registrazione dell'elettore con modalita' elettronica. In tal caso, il sistema di registrazione non deve essere collegato al sistema di votazione elettronica. 4. Con il decreto di indizione dei comizi sono individuati i comuni nei...

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