Ordinanza emessa il 12 giugno 2007 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Lagana' Enzo Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni - Contestazione suppletiva tardiva da parte del pubblico ministero di circostanze aggravanti, in particolare della recidiva - Rimessione in termini dell'imputato per la richiesta del rito ...

IL TRIBUNALE

Decidendo sull'istanza presentata dalla difesa di Lagana' Enzo all'udienza del 23 febbraio 2007 di adozione di un'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 517 c.p.p., per contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui non consente all'imputato, in caso di contestazione da parte del pubblico ministero della circostanza aggravante della recidiva, di essere rimesso in termini per la richiesta di definizione del processo con il rito abbreviato

O s s e r v a

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 5 ottobre 2005 dal sost. proc. dott. Francesco Dall'Olio Lagana' Enzo veniva tratto a giudizio per rispondere dei delitti di cui all'art. 640 c.p. e all'art. 648 c.p.

All'udienza del 20 febbraio 2006, conclusa la fase di verifica della regolare instaurazione del rapporto processuale con la declaratoria di contumacia dell'imputato, il giudice dichiarava aperto il dibattimento, raccoglieva le istanze istruttorie delle parti ed ammetteva l'assunzione dei mezzi di prova da esse richiesti ; all'esito e prima che avesse inizio l'istruzione dibattimentale, il pubblico ministero, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 517 c.p.p, contestava all'imputato la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata ed il giudice, autorizzato l'inserimento nel verbale di udienza della contestazione suppletiva, disponeva la notifica del verbale per estratto all'imputato contumace.

All'udienza del 23 febbraio 2007 la difesa dell'imputato sollevava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 517 c.p.p., per contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato, in caso di contestazione suppletiva della rercidiva da parte del pubblico ministero, sia rimesso in termini per chiedere la definizione del processo con il rito abbreviato.

La questione sollevata dalla difesa appare rilevante in quanto il potere di contestazione suppletiva esercitato dall'ufficio di accusa all'udienza del 26 febbraio 2006 rientra nella previsione dell'art. 517 c.p.p.; in particolare, non vi e' dubbio che la contestazione della recidiva da parte del pubblico ministero abbia aperto la serie procedimentale incidentale prevista e disciplinata dagli articoli 517 e 520 c.p.p. in un momento processuale successivo al compimento della formalita' di cui all'art. 491 c.p.p. (termine ultimo per l'esercizio da parte dell'imputato della facolta' di' chiedere la definizione...

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