Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Conflitto di attribuzione tra Enti (giudizio per) - Intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Inammissibilita' per mancanza dei presupposti giustificativi. Porti - Concessioni sui beni del demanio marittimo portuale - Nota del Ministero delle i...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6ª, prot. n. MINFTRA/DINFR/2580, in data 21 marzo 2006, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 22 maggio 2006, depositato in cancelleria il successivo 23 maggio ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra enti 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' l'atto di intervento della societa' Porto Turistico Domiziano;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, l'avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luca Graziani per la societa' Porto Turistico Domiziano.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 22 maggio 2006 e depositato il successivo 23 maggio, la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6ª, prot. n. MINFTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006.

  2. - La ricorrente premette di avere proposto, in precedenza, ricorso per conflitto di attribuzione in ordine alle note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, del 12 e 26 febbraio 2003 "con le quali si riassumevano in capo allo Stato le competenze in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale, con specifico riguardo al Porto di Viareggio".

    Ricorda, quindi, che con la sentenza n. 89 del 2006 questa Corte ha accolto il suddetto ricorso, in quanto il nuovo sistema delle competenze, disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei porti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia. La Corte ha, quindi, statuito che lo Stato non puo' ritenersi competente in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo siti nelle aree portuali di interesse regionale o interregionale e, quindi, nel porto di Viareggio.

  3. - Con la nota ora impugnata, trasmessa alla Direzione marittima di Livorno, nonche' per conoscenza alla Regione Toscana, in ossequio alla suddetta pronuncia della Corte, da un lato, con specifico riguardo al porto di Viareggio, si dispone il trasferimento della documentazione relativa a concessioni demaniali al competente ente territoriale; dall'altro, in attesa della soluzione definitiva della complessiva questione del riparto di competenze in materia, "si invita la Direzione marittima di Livorno ad evidenziare agli uffici marittimi dipendenti che la sentenza non riguarda i porti diversi da quello di Viareggio".

  4. - La Regione ricorrente prospetta, quindi, la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce dei principi affermati dalla sentenza n. 89 del 2006, che si sostanziano nella affermazione, in generale, dell'illegittimita' della riappropriazione da parte dello Stato di funzioni concernenti il demanio marittimo, basata sull'inserimento dei porti nel citato d.P.C.m. 21 dicembre 1995.

    Il richiamo, infatti, dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), al suddetto d.P.C.m. non comporta il conferimento allo stesso di efficacia legislativa e neppure vale a sanare i vizi di...

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