Ordinanza emessa il 22 febbraio 2007 dal tribunale amministrativo regionale del Molise - Campobasso sul ricorso proposto da Falcione Giovanni contro il Ministero della giustizia Calamita' pubbliche e protezione civile - Provvidenze adottate a seguito degli eventi sismici nella Regione Molise tra i mesi di ottobre e novembre 1992 - Sospensione de...

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella udienza pubblica del 24 gennaio 2007.

Visto il ricorso 550/2005 proposto da Falcione Giovanni rappresentato e difeso da Pescolla avv. Gianluca con domicilio eletto in Campobasso, via Garibaldi, 54, presso Pescolla avv. Gianluca.

Contro Ministero della giustizia rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Campobasso, via Garibaldi, 124 presso la sua sede, per l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione mensile al lordo delle ritenute e trattenute previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.P.C.m. 3253 del 2002, cosi' come prorogato e modificato dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, dall'art. 6 dell'ordinanza 11 luglio 2003, n. 3300, dall'art. 5 dell'ordinanza 19 marzo 2004, n. 3344, nonche' per la condanna del Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a far data da novembre 2002, della retribuzione mensile al lordo delle ritenute previdenziali, cosi' come disposto dalle citate norme, e per l'adozione delle misure cautelari necessarie per la fruizione del diritto nelle more del giudizio di merito ex art. 21 legge Tribunale amministrativo regionale come novellato dall'art. 3, comma 1, legge n. 205/2001, anche previa disapplicazione e/o annullamento di atti contrari.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Vista l'ordinanza n. 309 emessa nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2005 con cui il Collegio ha accolto la domanda cautelare di sospensione;

Vista l'ordinanza n. 92 emessa nella Camera di consiglio del 5 aprile 2006 con cui il Collegio ha accolto l'istanza di esecuzione della predetta ordinanza cautelare;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore dott. Antonio Massimo Marra e uditi, altresi', i difensori delle parti: avv. Di Pardo in sostituzione e per delega dell'avv. Pescolla per il ricorrente e l'avv. dello Stato Albano per il Ministero della giustizia;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

F a t t o e d i r i t t o

  1. - Il ricorso.

    1.1. - Il dott. Giovanni Falcione e' dipendente del Ministero resistente e svolge la propria attivita' lavorativa, quale magistrato giudicante, presso il Tribunale di Campobasso, ha proposto a questo Tribunale amministrativo regionale ricorso richiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire la retribuzione mensile al lordo delle ritenute e trattenute previdenziali, in base a quanto previsto dall'art. 7 del d.P.C.m. 29 novembre 2002, n. 3253, cosi' come prorogato e modificato dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, dall'art. 6 dell'ordinanza 11 luglio 2003, n. 3300, dall'art. 5 dell'ordinanza 19 marzo 2004, n. 3344. A seguito degli eventi sismici che hanno investito la regione Molise a cavallo dei mesi di ottobre e novembre del 2002, il d.P.C.m. 29 novembre 2002, n. 3253, aveva previsto che nei confronti dei soggetti residenti - aventi sede legale od operativa alla data dei predetti eventi calamitosi nei territori di cui al d.P.C.m. 8 novembre 2002 - fossero sospesi, sino alla data del 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

    1.2. - L'interessato, sino al mese di febbraio 2005, aveva percepito la retribuzione al lordo delle ritenute previdenziali.

    Con nota 15 febbraio 2005, n. 20264, l'I.N.P.D.A.P. ha, peraltro, ritenuto di dover temporaneamente sospendere la liquidazione dei visti rimborsi ai soggetti aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, assumendo la sussistenza di allegate incertezze interpretative connesse...

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