Ordinanza emessa l'8 giugno 2007 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria - Catanzaro, sul ricorso proposto da E.N.I. S.p.A. - Divisione Refining e Marketing contro Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria ed altri. Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controver...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 207/2007, proposto da E.N.I. S.p.A. - Divisione Refining e Marketing, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Mancusi ed Antonella Persico, elettivamente domiciliata a Catanzaro in via R. Carbonari n. 1, presso lo studio dell'avv. Giampaolo Catricala';

Contro il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui e' domiciliato ex lege; Dipartimento protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui e' domiciliato ex lege; Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui e' domiciliato ex lege; Amministrazione provinciale di Cosenza, rappresentata e difesa da Gaetano Pignanelli, elettivamente domiciliata a Catanzaro in via Schipani n. 110, presso lo studio dell'avv. Maria Gemma Talarico; comune di Cosenza, Regione Calabria, Azienda regionale protezione ambiente, Azienda Sanitaria n. 4 protezione ambientale, non costituiti in giudizio, per l'annullamento:

della nota Commissariale prot. 17265 in data 22 novembre 2006 comunicata alla ricorrente, in virtu' della quale si rigettava la richiesta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi dell'art. 265, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 presentata da E.N.I. S.p.A. con nota prot. n. RD 1321 T/PA del 23 ottobre 2006 avente ad oggetto il punto vendita n. 8643 sito in Cosenza;

dell'ordinanza n. 5205 in data 20 dicembre 2006 emessa da Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria in virtu' della quale il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, vista la precedente nota di cui sopra, approvava il piano di caratterizzazione relativo al punto vendita, per la bonifica del sito ex d.m. n. 471/1999, con le prescrizioni indicate nel verbale della Conferenza di servizi del 27 maggio 2005;

nonche' di ogni altro atto connesso, propedeutico, presupposto e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria e dell'Amministrazione provinciale di Cosenza;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore nella Camera di consiglio del 22 marzo 2007 il referendario Giovanni Ruiu;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o e d i r i t t o

  1. - Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella segreteria del tribunale in data 6 marzo 2007, l'E.N.I. S.p.A. - Divisione Refining e Marketing ha impugnato la nota commissariale prot. 17265 in data 22 novembre 2006, con la quale si rigettava la richiesta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi dell'art. 265, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 presentata da E.N.I. S.p.A. con nota prot. n. RD 1321 T/PA del 23 ottobre 2006 avente ad oggetto il punto vendita n. 8643 sito in Cosenza e l'ordinanza n. 5205 del 20 dicembre 2006 emessa dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria in virtu' della quale il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, vista la precedente nota di cui sopra, approvava il piano di caratterizzazione relativo al punto vendita, per la bonifica del sito ex d.m. n. 471/1999.

  2. - I provvedimenti impugnati in questa sede sono stati emessi, dall'ufficio Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, in riscontro alla richiesta della Societa' ricorrente di procedere alla revisione dello stato di contaminazione di un proprio punto vendita a marchio AGIP sito nel comune di Cosenza, secondo quanto previsto dall'art. 265, comma 4.

  3. - La societa' ricorrente intendeva infatti avvalersi della facolta' concessa dal suddetto articolo del d.lgs. n. 152/2006, di presentare fatti salvi gli interventi gia' realizzati alla entrata in vigore del citato decreto n. 152/2006, adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del decreto.

  4. - In risposta a tale richiesta, con l'impugnata nota prot. 17265 emessa in data 22 novembre 2006, il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della Regione Calabria, comunicava che in base alla vigente legislazione, la richiesta non risultava ammissibile. In particolare, in relazione ad un imminente modifica, in corso di pubblicazione, del d.lgs. n. 152/2006, il Commissario affermava che i procedimenti aperti alla data precedente il 1° maggio 2006, data d'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, erano da considerarsi sottoposti alle norme tecniche precedenti, definite dal d.m. n. 471/1999.

  5. - Conseguentemente, il Commissario comunicava l'ordinanza commissariale n. 5205 del 20 dicembre 2006 con la quale si disponeva di approvare il Piano di Caratterizzazione relativo al punto vendita carburanti n. 8643 sito in Cosenza, con le prescrizioni indicate nel verbale della conferenza di servizi del 27 maggio 2005 e afferenti alle norme tecniche e procedure definite dal d.m. n. 471/1999.

  6. - Con ricorso depositato il 6 marzo 2007 la Societa' ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, deducendo i seguenti motivi di ricorso.

    1) Mancato adeguamento delle competenze del...

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