Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Delegazione legislativa - Sindacabilita' - Criteri - Possibilita' di enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di 'principi e criteri direttivi' - Esclusione. - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 13, comma 2. - Costituzione, art. 76. Delegazione legislativa - Cosiddetto...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di Catania, nel procedimento civile vertente tra C. M. ed altro e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con ordinanza del 17 gennaio 2006 iscritta al n. 240 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2006 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da due soggetti privati contro un istituto di credito per la nullita' di un contratto di acquisto di titoli mobiliari e per il rimborso delle perdite subite, il Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

    Rileva il Tribunale che, a seguito della notifica dell'atto di citazione avvenuta il 1° aprile 2005, la banca convenuta ha notificato la propria comparsa di risposta il successivo 1° giugno 2005; in data 16 giugno 2005 gli attori, eccependo la tardivita' della notifica della comparsa, hanno notificato alla controparte l'istanza di fissazione di udienza, chiedendo al Tribunale di considerare non contestati i fatti cosi' come narrati nell'atto di citazione.

    Cio' premesso, il giudice a quo osserva che la disposizione impugnata effettivamente ricollega alla contumacia del convenuto (cui viene equiparata la tardiva costituzione) l'effetto di una sorta di ficta confessio, dovendosi intendere come non contestati i fatti affermati dall'attore, in tal modo innovando rispetto alla consolidata giurisprudenza per cui la contumacia nel processo civile non puo' assumere alcun significato probatorio. Tale scelta legislativa, peraltro, appare in contrasto, anzitutto, con l'art. 76 Cost., in quanto nell'art. 12, comma 2, lettera a), della legge n. 366 del 2001 manca ogni riferimento al rito contumaciale. Richiamando, in proposito, alcune sentenze di questa Corte sulla necessita' che la legge di delegazione venga interpretata tenendo presenti le finalita' ispiratrici della medesima, il Tribunale di Catania sottolinea che la riforma del rito contumaciale operata dalla norma in esame non risponde, se non per "mero accidente processuale", alla finalita' di riduzione dei termini processuali, il che risulterebbe ancora piu' evidente in un processo con piu' convenuti dei quali almeno uno si sia costituito tempestivamente. E, d'altra parte, nessuna volonta' di riforma dell'istituto della contumacia trapela dai lavori parlamentari, poiche' la relazione di accompagnamento al disegno di legge delega per la...

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