Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguent...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi dal Tribunale di Napoli con ordinanze del 2 novembre 2005, del 3 maggio, del 10 febbraio e del 15 marzo 2006, rispettivamente iscritte ai nn. 122, 193, 240 e 291 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12, 15, 16 e 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel corso di tre giudizi in materia societaria, con altrettante ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, rispettivamente emesse il 10 febbraio 2006, il 15 marzo 2006 e il 3 maggio 2006, ha sollevato - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), nella parte in cui non indica i principi e i criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato in relazione al giudizio ordinario di primo grado nell'indicata materia, e, "per derivazione", degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che, ad avviso del Tribunale remittente, l'insufficiente determinazione da parte del legislatore delegante dei principi e criteri normativi ai quali avrebbe dovuto conformarsi l'operato del legislatore delegato - rispetto all'unico obiettivo dichiarato di assicurare una piu' rapida ed...

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