LEGGE REGIONALE 8 Giugno 2007, n. 10 - Disciplina regionale dell''agriturismo.

(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 24 del 12 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge, nel rispetto della programmazione regionale e comunitaria, disciplina l'attivita' dell'agriturismo allo scopo di sostenere l'agricoltura, anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne e nella fascia pedemontana e montana, volte a: a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, rurale e forestale; b) favorire la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e nelle zone di cui alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle comunita' montane) attraverso l'integrazione del reddito agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dell'occupazione; c) favorire il recupero del patrimonio edilizio e ambientale rurale rappresentativo dei valori ambientali e paesaggistici, storici e culturali della nostra regione; d) sostenere e valorizzare i prodotti tipici e tradizionali, le produzioni agricole di qualita' e biologiche e le connesse tradizioni enogastronomiche; e) tutelare, promuovere e valorizzare le tradizioni e la cultura del mondo rurale; f) favorire una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali.

    Art. 2.

    Definizione di attivita' agrituristiche

  2. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, fermo restando il rispetto e l'applicazione delle normative di legge in vigore per questo tipo di attivita', nonche' dei contratti nazionali e provinciali in vigore per il settore di appartenenza. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo). Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi complementari, per quanto applicabili al settore agricolo la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia). 3. Sono attivita' agrituristiche, nel rispetto delle modalita' e dei limiti previsti dalla presente legge: a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno; b) somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini; d) organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, attivita' ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico-venatorie, attivita' di ittiturismo, di pesca-turismo, attivita' escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 4. L'attivita' agrituristica puo' essere esercitata in forma familiare, utilizzando anche l'abitazione e la cucina dell'imprenditore, quando la somministrazione dei pasti non supera i quaranta pasti al giorno e la ricezione non supera i dieci ospiti al giorno. 5. Sono assimilate alle attivita' agrituristiche e ad esse sono applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori professionisti relativamente all'ospitalita', alla somministrazione dei pasti qualora siano costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita' di pesca.

    Art. 3.

    Connessione con l'attivita' agricola

  3. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attivita' agrituristica devono dotarsi di una certificazione comprovante la connessione dell'attivita' agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell'attivita' agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo di lavoro impiegato nelle attivita' agricole e' superiore a quello impiegato nell'attivita' agrituristica. 2. La certificazione comprovante la connessione di cui al commaâ1 viene rilasciata dalla provincia nel cui territorio viene svolta l'attivita' agricola, in base ai criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 15. Nel caso fossero interessate piu' province al rilascio del certificato di connessione e' competente la provincia nella quale viene svolta l'attivita' agricola principale.

    Art. 4.

    Elenco degli operatori agrituristici

  4. Presso ogni provincia e' istituito l'elenco degli operatori agrituristici. 2. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, i soggetti che intendono esercitare le attivita' agrituristiche nella provincia stessa, in possesso del certificato di abilitazione e dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6 della legge n. 96/2006. 3. Il certificato di abilitazione viene rilasciato dalla provincia solo a coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso di formazione e preparazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica istituito o riconosciuto dalla Regione. 4. La provincia cura e aggiorna l'elenco degli operatori agrituristici utilizzando il Sistema informativo agricolo regionale (SIARL) e verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti. 5. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici costituisce condizione per la presentazione al...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT