LEGGE REGIONALE 12 Luglio 2007, n. 12 - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei sevizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della

Regione Lombardia n. 29 del 17 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Modifiche all'arti. 6 "Contratto di servizio" della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".

  1. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), sono aggiunte le seguenti parole: "che prevedano, per quanto riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, modulazioni della stessa in funzione della localizzazione degli impianti".

    Art. 2. Modifiche all'art. 16 "Funzioni delle province" della legge regionale n. 26/2003

  2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 26/2003 e' sostituita dalla seguente: "b) l'approvazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 17".

    Art. 3. Modifiche all'art. 17 "Funzioni della Regione" della legge regionale n. 26/2003

  3. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) l'approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell'allegato 1, comma 5, punto 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento) per l'incenerimento dei rifiuti urbani; "; b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) l'approvazione, ai sensi dell'art. 211 del decreto legislativo n. 152/2006, di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione; ".

    Art. 4. Modifiche all'art. 20 "Piani provinciali di gestione dei rifiuti"

    della legge regionale n. 26/2003

  4. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2003 e' aggiunto il seguente periodo: "I piani provinciali sono elaborati secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani.". 2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2003 e' sostituito dal seguente: "Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, per i comuni che ricorrono al conferimento in discariche localizzate al di fuori della propria...

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