LEGGE REGIONALE 13 Luglio 2007, n. 14 - Innovazioni del sistema regionale dell''edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della

Regione Lombardia n. 29 del 17 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. L'intervento promosso e attuato da soggetti pubblici o privati per favorire l'accesso alla casa a soggetti che sono considerai meritevoli del sostegno pubblico costituisce servizio abitativo nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio). 2. Fanno parte del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica i servizi abitativi a canone convenzionato finalizzati ad aumentare l'offerta di alloggi in affitto; per servizi abitativi a canone convenzionato si intendono gli alloggi o i posti letto aventi le seguenti caratteristiche: a) destinati a categorie di cittadini che non sono in grado di sostenere i canoni di libero mercato, ovvero che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di lavoro o di studio; b) i cui canoni sono inferiori a quelli di mercato; c) per la cui realizzazione sono previste agevolazioni diverse da sovvenzioni pubbliche, quali la cessione di aree o l'accesso a finanziamenti agevolati.

    Art. 2. Modalita' di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato

  2. Ferme restando le vigenti norme sulla realizzazione, l'accesso e la gestione delle altre tipologie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le modalita' di attuazione degli interventi relativi ai servizi abitativi a canone convenzionato sono disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra il soggetto attuatore, il comune nel quale l'intervento e' realizzato e la Regione. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva una convenzione tipo, nella quale sono stabiliti gli elementi essenziali ai quali devono uniformarsi le singole convenzioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri: a) individuazione dei beneficiari effettuata dal soggetto attuatore; b) pubblicita' dell'iniziativa ai fini della partecipazione dei destinatari degli alloggi o dei posti letto; c) situazione economica ISEE-ERP, definita con le modalita' e i criteri di cui al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3...

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