LEGGE REGIONALE 12 Luglio 2007, n. 21 - Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 del

20 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 31/2006

  1. L'art. 9 della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate), e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Gratuita). - 1. In relazione ai progetti antiviolenza finanziati dalla Regione Abruzzo ai sensi del precedente art. 3: a) le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito; b) la permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, e' consentita gratuitamente sino ad un massimo di 30 giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalita'".

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 31/2006

  2. L'art. 10 della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate), e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Assistenza economica). - 1. I comuni possono prestare assistenza economica alle donne che vengono a trovarsi nella necessita', adeguatamente...

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