Ordinanza emessa il 27 luglio 2006 dal giudice di pace di Firenze nel procedimento penale a carico di Stasi Sara Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Possibilita' dell'esercizio dell'azione civile oltre i limiti di competenza per valore dell'omologo giudice civile - Violazione del principio di uguaglianza ...

IL GIUDICE DI PACE

Nel corso dell'udienza del 27 luglio 2006 l'avv. Valeria Benini, codifensore dell'imputata Sara Stasi, sollevava questione di legittimita' dell'art. 75 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione ed all'art. 7 c.p.c.; questo giudice coordinava meglio la richiesta intendendola come illegittimita' costituzionale dell'all'art. 4, lettera a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, coordinato con l'art. 74 c.p.p. e l'art. 7 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Il capo di imputazione riguarda l'art. 590 c.p. ed e' il seguente: "del reato di cui all'art. 590, comma 1 c.p. perche' per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, mentre si trovava presso il campo di addestramento per cani "Canile dell'Umberto" in zona aperta al pubblico e non recintata, ometteva di custodire in maniera adeguata il proprio cane di razza Boxer di nome Megalo, lasciandolo libero privo di museruola e non impedendo che il predetto animale mordesse Lippi Patrizia alla mano destra, cagionandole cosi' lesioni personali consistenti in "ferita lacera del 2° - 3° e 4° dito mano dx e asportazione parziale dell'unghia del 3° dito", dalla quale derivava l'incapacita' ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 gg. In Scandicci, Loc. Triozzi il 15 febbraio 2003".

In buona sostanza si invoca la questione di legittimita' costituzionale della lettura coordinata dei citati articoli la' ove ne risulta che, qualora la fattispecie illecita rientri nell'ipotesi di cui all'art. 590 c.p., la proposizione di un autonomo giudizio civile per il risarcimento di danni superiori ad Euro 2.582,28 deve effettuarsi avanti al Tribunale, mentre, esercitata l'azione penale tramite la querela, l'azione civile puo' essere esercitata all'interno del processo penale di competenza del giudice di pace, indipendentemente da ogni importo dei danni.

Cio' in violazione se non del principio di uguaglianza dei cittadini avanti alla legge, sicuramente in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

Detta violazione risulta palese la' ove e' rimesso alla scelta/arbitrio del danneggiato il querelarsi per violazione dell'art. 590 c.p. ed avere, quindi, un'azione civile all'interno del processo penale avanti al giudice di pace, oltre i limiti della sua competenza per valore (Euro 2.582,28) ovvero oltre i limiti della sua competenza mista valore/funzionale (Euro 15.493,71 nel caso di danni derivanti dalla...

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