LEGGE REGIONALE 25 Giugno 2007, n. 18 - Modifiche ed integrazioni all''art. 3 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 41 recante: 'Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi' come sostituito dalla legge regionale 15 novembre 2006, n. 37.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 38

dell'11 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'art.3 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi", come sostituito dalla legge regionale 15 novembre 2006, n.37.

  1. Dopo il comma1 dell'art.3 della legge regionale 11agosto 1977, n.41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi", sostituito dalla legge regionale 15 novembre 2006, n.37, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le nomine di competenza della giunta regionale presso enti, aziende ed organismi dipendenti che presuppongono l'instaurarsi di rapporti di lavoro; 1-ter. Le indennita' di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennita' spettanti ai componenti delle camere, del parlamento europeo e del consiglio regionale, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici; 1-quater. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennita' di carica a lui piu' favorevole e, in sostituzione della seconda o...

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