Ordinanza emessa il 9 maggio 2007 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Bianchi Roberto Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool e reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Prevista competenza, rispettivamente, del tribunale monocratico e del giudice d...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sulla questione di legittimita' costituzionale proposta in via preliminare dalla difesa dell'imputato;, visto il parere contrario del p.m.;

O s s e r v a

Con decreto emesso il 12 ottobre 2006, il G.i.p. presso il Tribunale di Genova disponeva la citazione a giudizio, conseguente a opposizione a decreto penale di condanna, di Bianchi Roberto, per rispondere del reato di cui all'art. 186, comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "per avere circolato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza per l'uso di sostanze alcoliche, fatto accertato in Genova il 26 gennaio 2006".

Nella fase degli atti preliminari, la difesa dell'interessato ha eccepito la incostituzionalita' della normativa in merito, per violazione dell'art. 3 Cost., nel momento in cui rimette alla competenza per materia del tribunale in composizione monocratica, anziche' a quella del giudice di pace, l'accertamento del fatto incriminato ex art. 186 c.s.

L'eccezione risulta fondata sull'interpretazione letterale dell'art. 186 c.s. (laddove recita, al comma 2, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, "Per l'irrogazione della pena e' competente il tribunale") e dell'art. 187 c.s. (laddove, al comma 7, in tema di guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, omette di fare espresso riferimento alla disposizione citata, limitandosi a stabilire che il contravventore "e punito con le sanzioni dell'art. 186, comma 2").

Da tale interpretazione discenderebbe la inevitabile conseguenza che, in materia di guida in stato di alterazione fisico-psichica, e' stata determinata una duplice competenza a seconda della diversa sostanza efficiente implicata: in caso di bevande alcooliche, la competenza spetterebbe al tribunale (per la espressa previsione di cui all'art. 186, comma 2); in caso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la competenza spetterebbe (rectius rimarrebbe, ex lege n. 274/2000) al giudice di pace (per la mancata espressa previsione di cui all'art. 187, comma 7).

Tale differenziazione, assolutamente ingiustificata, violerebbe il canone di razionalita' espresso nell'art. 3, comma 1 Cost.

A sostegno dell'eccezione, la difesa ha prodotto la recente sentenza n. 35628/2005 con la quale la sezione I della Corte di cassazione, risolvendo un conflitto di competenza negativo, in un caso analogo a quello in esame, ha dichiarato la competenza del giudice di pace.

Il p.m. ha richiesto il rigetto della eccezione proposta, ritenendo sussistere in merito la competenza del tribunale in composizione monocratica, parimenti operante in ordine a entrambe le fattispecie criminose di cui agli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7 c.s.

La materia in esame pare meritevole di un'autorevole interpretazione, in considerazione del contrasto esistente sul punto, sia nelle giurisprudenza di merito, sia nell'ambito della stessa giurisprudenza di legittimita' (essendo stata seguita, la sentenza citata dalla difesa, da altra successiva - Sez. IV, n. 21456 del 11 aprile 2006 di segno contrario).

In questo quadro di fondo, ritiene il tribunale che sussistano i presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione all'art. 3 Cost.

In effetti, la questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

  1. Sulla rilevanza.

    Emerge dagli atti che l'imputato, in fatto, e' stato tratto a giudizio per rispondere di guida in stato di alterazione fisica e psichica legata all'uso di sostanze alcoliche.

    Sotto questo profilo, sull'accordo delle parti, e' stata prodotta e acquisita agli atti la documentazione relativa al controllo eseguito dai verbalizzanti nei confronti dell'odierno imputato, nonche' le risultanze dell'alcoltest effettuato nella immediatezza.

    Corretta appare, pertanto, la contestazione ai sensi dell'art. 186, comma 2 c.s., disposizione applicabile al caso di specie.

    La disposizione in esame va valutata alla luce dell'art. 187, comma 7 c.s., che, alla norma in oggetto, fa espresso rinvio.

    Tale rinvio, peraltro, non risulta operato all'intera disciplina contenuta nel comma di riferimento. Da un...

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