Ordinanza emessa il 18 aprile 2007 dal G.U.P. del Tribunale nel procedimento penale a carico di Aladje Fall Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 (in materia di traffico e detenzione illeciti d...

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del procedimento penale sopraindicato nei confronti di Aladje Fall, nato a Dakar (Senegal) il 6 diugno 1973, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che all'imputato nel presente giudizio e' ascritto il reato di cui:

  1. agli aicoli 110 c.p., 73, d.P.R. n. 309/1990, perche', in concorso con Campini Gianluca, senza autorizzazione, illecitamente cedeva ad un acquirente non identificato in quanto datosi alla fuga, un ovulo termosaldato di sostanza stupefacente (cocaina), nonche' illecitamente detenevano a fini di spaccio ulteriori due ovuli termosaldati della medesima sostanza per un quantitativo complessivo - tra ceduto e detenuto - pari a gr. 1,27 lordi di sostanza stupefacente (cocaina);

  2. agli articoli 61 n. 2, 337 c.p. perche', per assicurarsi l'impunita' del reato di cui al capo a) usava violenza nei confronti degli agenti operanti della stazione C.C. di Collegno che compivano un atto d'ufficio, violenza consistita nel dimenarsi, nel tentativo di sottrarsi all'arresto. Fatti commesso in Collegno il 15 dicembre 2006; con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.

Rilevato che, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, l'imputato Campini Gianluca depositava richiesta di applicazione pena a mezzo del procuratore speciale, chiedendo la definizione del procedimento con l'applicazione della pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa, condizionata alla applicazione del beneficio della sospensione condizionale, previo riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, nonche' delle circostanze attenuanti generiche; il pubblico ministero prestava il consenso alla suddetta richiesta.

L'imputato Aladje Fall chiedeva invece la definizione del procedimento con il rito abbreviato.

All'udienza del 26 marzo 2007 il pubblico ministero chiedeva che fosse affermata la penale responsabilita' dell'Aladje Fall per il reato allo stesso ascritto e che lo stesso venisse condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 24.000 di multa, pena gia' ridotta per la scelta del rito. La difesa chiedeva in via principale, in relazione al capo a) l'assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo aveva commesso e per il capo b) l'assoluzione perche' il fatto non sussiste; in subordine chiedeva escludersi l'aggravante della recidiva reiterata in quanto la stessa non risultava dichiarata in nessuna delle precedenti sentenze a carico dell'imputato, e concedersi le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 e contenersi la pena nei minimi edittali.

All'udienza del 18 aprile 2007 il processo a carico di Campini Luigi si concludeva con l'applicazione della pena nella misura richiesta.

Circa la posizione dell'Aladje Fall deve invece osservarsi quanto segue.

In tale processo appare particolarmente evidente la rilevante differenza di trattamento sanzionatorio previsto in astratto dal legislatore per l'autore recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 4, rispetto a quello riservato all'autore incensurato, malgrado agli stessi sia contestato un identico fatto (nel caso di specie la detenzione a fini di spaccio di tre ovuli contenenti cocaina, fattispecie che per la sua lievita' evidentemente rientra tra quelle previste dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990).

Infatti mentre all'autore incensurato (il Campini) poteva essere riconosciuta ed applicata la diminuente ad effetto speciale prevista dal comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, tale diminuente, pur riconosciuta, non poteva essere effettivamente applicata all'autore recidivo reiterato. In relazione all'Aladje infatti l'art. 69, comma 4, impedisce di effettuare un giudizio di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante "protetta" prevista dall'art. 99, comma 4, dunque inibisce la diminuzione effettiva della pena, consentita dal riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale di cui al comma 5, dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, che prevedendo per i fatti di lieve entita' una pena minima di un anno di reclusione e di euro 3000 di multa consente un trattamento sanzionatorio decisamente piu' mite rispetto a quello previsto dal comma 1, dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, il quale prevede invece una pena minima di 6 anni di reclusione ed euro 26.000 di multa.

La valutazione della legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4 appare rilevante nel processo in esame in quanto costituisce il necessario presupposto per l'individuazione dei limiti della pena applicabile nel giudizio di responsabilita' penale che riguarda l'Aladje. Occorre pertanto valutare se il vincolo posto dal legislatore alla discrezionalita' del giudice con la nuova formulazione dell'art. 69, comma 4 c.p. sia conforme ai principi della Costituzione, ed in particolare se esso rispetti i principi di offensivita-materialita' nonche' di proporzionalita' e ragionevolezza della pena desumibili dagli artt. 3, 25, secondo comma e 27, terzo comma della Carta fondamentale. Deve essere inoltre valutata la compatibilita' della normativa in questione con i...

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