Ordinanza emessa il 20 novembre 2006 dal giudice di pace di Montebelluna nel procedimento penale a carico di Rado Paolo Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso della possibilita' di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie - Mancata previsione - Disparita' di tr...

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale pendente nei confronti di Rado Paolo nato a Valdobbiadene (Treviso) il 25 gennaio 1941 per i reati previsti e puniti dagli artt. 612 e 594 c.p. perche' in data 19 maggio 2002 in Valdobbiadene minacciava Menin Antonio e ne offendeva l'onore ed il decoro.

1) Preliminarmente in merito alla prima eccezione sollevata dalla difesa il giudice di pace dichiara di non poter decidere sulla questione di procedibilita' sollevata dal difensore dell'imputato in quanto agli atti non e' stato allegato il ricorso diretto a giudice di pace considerato dal p.m. quale querela.

2) In merito alla sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 laddove non prevede (comma 2) che nel decreto di citazione a giudizio da parte della p.g. l'imputato venga informato che potra' chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di aver provveduto alla riparazione del danno causato dal reato, prima dell'udienza di comparizione;

Rilevato che la disciplina processuale prevista dal decreto istitutivo della competenza penale del giudice di pace, deve ritenersi piu' sfavorevole di quella prevista dal codice di procedura penale, laddove nega:

  1. (art. 2) l'accesso ai riti alternativi con riduzioni della pena di 1/3 e fino ad 1/3 (rito abbreviato e patteggiamento);

  2. (art. 60) il beneficio della sospensione condizionale della "pena irrogata dal giudice di pace";

  3. (art. 62) l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981 "ai reati di competenza del giudice di pace";

  4. (art. 2) la possibilita' di incidente probatorio.

Ritiene non manifestamente infondata la sollevata eccezione laddove la norma citata non prevede, come per l'imputato chiamato davanti al tribunale, ex art. 552, lettera f) c.p.p., a pena di nullita', sin dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT