LEGGE REGIONALE 2 Aprile 2007, n. 8 - Disposizioni in materia di attivita'' sanitarie e socio-sanitarie. Collegato.

(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 14 del 6 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. La Regione con la presente legge persegue la finalita' della semplificazione degli adempimenti connessi alla tutela della salute ed una piu' elevata tutela della salute dei cittadini, mediante la disciplina di un sistema integrato di prevenzione e controllo basato sull'appropriatezza e sull'evidenza scientifica, sull'efficacia e sulla semplificazione dell'azione amministrativa e sulla razionalizzazione del sistema sanitario regionale.

    Art. 2.

    Abolizione di certificazioni sanitarie

  2. Sono aboliti, con la sola eccezione di cui al comma 2, i certificati, i documenti e gli adempimenti di cui all'allegato A. 2. I certificati e i documenti di cui all'allegato A sono rilasciati ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

  3. Sono aboliti i certificati di cui all'art. 2, commi 1 e 2, nonche' il libretto di idoneita' sanitaria di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanita' pubblica).

  4. Nei percorsi di formazione di cui al paragrafo 5.5.3, punto 4) della deliberazione del consiglio regionale 26 ottobre 2006, n. VIII/257 (Piano socio-sanitario regionale 2007-2009) sono inseriti i contenuti formativi di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12/2003.

    Art. 3.

    Abolizione di nulla osta

  5. E' abolito il nulla osta all'esercizio di attivita' lavorative e depositi di cui al paragrafo 3.1.9. Nulla osta per l'esercizio di attivita' lavorative e depositi del regolamento locale di igiene tipo (deliberazione della giunta regionale 25 luglio 1989, n. 4/45266). Il nulla osta e' sostituito da una dichiarazione di inizio attivita' produttiva.

    Art. 4. Abolizione dell'autorizzazione per alcune strutture sanitarie e per le unita' d'offerta socio-sanitarie

  6. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sue integrazioni con le attivita' dei servizi sociali) e' sostituito dal seguente: "1. Nel territorio della Regione l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sanitaria e socio-sanitaria e' richiesta per le strutture sanitarie di ricovero e cura, nonche' per i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialita' psichiatrica. Tutte le altre strutture sanitarie e le unita' d'offerta socio-sanitarie, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, devono presentare una denuncia di inizio attivita' alla ASL competente per territorio. Entro sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, l'ASL provvede alle verifiche di competenza.".

    Art. 5. Abolizione di autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari e di adempimenti in materia di sanita' pubblica veterinaria

  7. Sono abolite le autorizzazioni e gli adempimenti di cui all'allegato B. 2. In conformita' ai regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare, regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e...

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