Ordinanza nº 215 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2011

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione18 Luglio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 215

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in relazione al comma 5-ter, ultimo periodo, dell’art. 14 dello stesso decreto, come sostituiti dall’art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale di Lecco, con ordinanza del 19 aprile 2010, e dal Tribunale di Ferrara, con una ordinanza del 16 luglio 2010 e con due ordinanze del 22 luglio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 346, 366, 367 e 368 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e 49, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Lecco in composizione monocratica, con ordinanza del 19 aprile 2010 (r.o. n. 346 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 13 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui prevede la reiterazione delle sanzioni per l’inottemperanza a ripetuti ordini di allontanamento dal territorio nazionale, anche nei casi in cui non vi sia stata una effettiva estromissione dello straniero interessato, e nella parte in cui non esclude la punibilità quando ricorra un «giustificato motivo» per l’inadempimento;

che il rimettente procede nei confronti di persona accusata del reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere ottemperato all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato impartito dopo l’accertamento dell’inottemperanza ad un analogo e precedente provvedimento;

che risulta in effetti dagli atti, secondo quanto riferito dal giudice a quo, che la persona sottoposta a giudizio è stata già condannata, con sentenze irrevocabili, per fatti aventi la stessa natura di quello in contestazione, ed in particolare due volte per il reato di cui al comma 5-ter dell’art. 14 ed una volta per il reato di cui al successivo comma 5-quater, con pena complessivamente pari ad un anno e undici mesi di reclusione;

che il Tribunale ricorda, a titolo di premessa, come prima dei recenti interventi di riforma, per effetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, si ritenesse penalmente irrilevante la condotta dello straniero il quale, sorpreso nel territorio dello Stato in violazione di un primo ordine di allontanamento, fosse di nuovo espulso a norma dell’art. 14, comma 5-ter, e restasse inottemperante anche ad un nuovo e conseguente ordine di allontanamento impartito dal questore;

che le modifiche recate dalla legge n. 94 del 2009 al Testo unico in materia di immigrazione avrebbero invece introdotto – a parere del Tribunale – una disciplina di specifica incriminazione per ogni distinta condotta di inottemperanza, ed anche, di conseguenza, per la disobbedienza «reiterata» agli ordini di allontanamento impartiti dal questore;

che infatti, nel testo novellato, il comma 5-ter dell’art. 14 espressamente prevede che anche le espulsioni disposte dopo l’accertamento dell’inottemperanza ad un precedente provvedimento del questore possano essere eseguite mediante un decreto di allontanamento, ed il comma 5-quater esplicitamente sanziona la disobbedienza, «anche reiterata», all’ordine di lasciare il territorio nazionale;

che, riguardo alla nuova previsione incriminatrice, il rimettente osserva anzitutto come, diversamente da quanto previsto per la fattispecie «ordinaria» di inottemperanza, non assuma rilevanza scusante il «giustificato motivo» per l’inadempimento;

che la giurisprudenza costituzionale e quella ordinaria avrebbero più volte evidenziato l’importanza della clausola di non punibilità, utile come «valvola di sicurezza» per evitare la punizione di stranieri rimasti inadempienti all’ordine di allontanamento in ragione di gravi fattori ostativi, e dunque non «rimproverabili»;

che il rimettente, ciò premesso, ritiene irragionevole che la clausola di esenzione dalla pena sia prevista per un primo fatto di inottemperanza ma non per quelli successivi, data l’analogia strutturale e «valoriale» tra le rispettive fattispecie incriminatrici;

che fattori ostativi, tali da assumere rilievo nel caso dell’inosservanza di un primo decreto del questore, possono infatti sopravvenire rispetto ad un nuovo ordine di allontanamento, rendendo sostanzialmente inesigibile la condotta richiesta allo straniero, il quale però dovrebbe essere ugualmente sanzionato, con il rischio di una reiterazione delle condanne «per tutta la durata della situazione ostativa alla partenza dall’Italia»;

che il giudice a quo considera illegittima, più radicalmente, la previsione di condanne ripetute per lo straniero che rifiuti di abbandonare il territorio nazionale;

che la disciplina censurata sarebbe assimilabile, secondo il Tribunale, a quella valutata dalla Corte costituzionale, in tempo di leva militare obbligatoria, riguardo a renitenti e disertori, la cui punizione reiterata determinava una violazione dei principi di proporzionalità e di finalizzazione rieducativa della pena, considerato il carattere unitario del fatto e data l’irragionevolezza del sacrificio potenzialmente infinito del diritto alla libertà personale (è citata, in proposito, la sentenza n. 343 del 1993);

che il godimento delle libertà fondamentali deve essere assicurato indifferentemente a cittadini e stranieri (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 1994), cosicché l’esigenza di presidiare i confini nazionali non potrebbe legittimare un trattamento sanzionatorio tale da distruggere la personalità umana degli interessati e da vanificarne la speranza d’una vita normale (è citata la sentenza n. 467 del 1991), con conseguente violazione, in particolare, del terzo comma dell’art. 27 Cost.;

che l’irragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra le esigenze perseguite con la nuova incriminazione ed il vulnus recato alla libertà personale degli interessati, sempre secondo il rimettente, varrebbe a determinare anche una violazione dell’art. 13 Cost.;

che la proliferazione delle condanne, in caso di reiterazione dell’inottemperanza a fronte di ripetuti provvedimenti del questore, contrasterebbe, ancora, con il primo comma dell’art. 27 Cost., dato che spetterebbe allo Stato, in via principale, il compito di procedere alla fisica estromissione dello straniero dal territorio nazionale;

che la reiterazione dei decreti di allontanamento, in particolare, rappresenterebbe il frutto della inefficienza dell’azione amministrativa, di talché lo straniero verrebbe a subire, in violazione del principio di personalità della responsabilità penale, le «pesanti conseguenze dalla concorrente inerzia […] degli enti pubblici deputati all’applicazione delle norme sull’immigrazione»;

che, d’altra parte, il legislatore avrebbe arbitrariamente disconosciuto il carattere permanente ed unitario del reato di inottemperanza, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale secondo cui «la natura permanente o meno di una fattispecie...

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