Sentenze nº T-9/95 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 27 Settembre 2007

Data di Resoluzione27 Settembre 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-9/95

Nei procedimenti riuniti T-8/95 e T-9/95,

Wilhelm Pelle, residente a Kluse-Ahlen (Germania),

Ernst-Reinhard Konrad, residente a Lˆllbach (Germania),

rappresentati dagli avv.ti B. Meisterernst, M. D¸sing, D. Manstetten, F. Schulze e W. Haneklaus,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell-Unione europea, rappresentato inizialmente dal sig. A. Brautigam e dalla sig.ra A.-M. Colaert, successivamente dalla sig.ra Colaert, in qualit‡ di agenti,

e

Commissione delle Comunit‡ europee, rappresentata inizialmente dai sigg. D. Boof‌l, T. van Rijn e M. Niejahr, in qualit‡ di agenti, poi dai sigg. van Rijn e Niejahr, assistiti inizialmente dagli avv.ti H.-J. Rabe, G. Berrisch e M. N˙Òez-M¸ller,

convenuti,

aventi ad oggetto talune domande di risarcimento, in applicazione dell-art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell-art. 215, secondo comma, del Trattato†CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito in ragione dell-applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l-applicazione del prelievo di cui all-articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalit‡ di applicazione del prelievo supplementare di cui all-articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11),

Il TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re E. Martins Ribeiro e K. J¸rim‰e, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 gennaio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regime dei quantitativi di riferimento

1††††††††Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n.†1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU†L†131, pag.†1), prevedeva il versamento di un premio di non commercializzazione o di un premio di riconversione ai produttori che si impegnassero a non commercializzare latte e prodotti lattiero-caseari per un periodo di non commercializzazione di cinque anni ovvero a non commercializzare latte e prodotti lattiero-caseari e a riconvertire le loro mandrie ad orientamento lattiero in mandrie destinate alla produzione di carni per un periodo di riconversione di quattro anni.

2††††††††I produttori lattiero-caseari che hanno sottoscritto un impegno ai sensi del regolamento n.†1078/77 vengono comunemente denominati i ´produttori SLOMª, con acronimo derivante dall-espressione olandese ´slachten en omschakelenª (abbattere e riconvertire), che descrive i loro obblighi nell-ambito del regime di non commercializzazione o di riconversione.

3††††††††Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n.†856, che modifica il regolamento (CEE) n.†804/68 relativo all-organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU†L†90, pag.†10), e il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n.†857, che fissa le norme generali per l-applicazione del prelievo di cui all-articolo 5 quater del regolamento (CEE) n.†804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU†L†90, pag.†13), hanno istituito, dal 1∞†aprile†1984, un prelievo supplementare percepito sui quantitativi di latte consegnati che superavano un quantitativo di riferimento da determinarsi, per ogni acquirente, entro il limite di un quantitativo globale garantito a ciascuno Stato membro. Il quantitativo di riferimento esente dal prelievo supplementare era pari al quantitativo di latte o di equivalente latte o consegnato da un produttore o acquistato da una latteria, secondo la formula scelta dallo Stato, durante l-anno di riferimento, che, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, Ë il 1983.

4††††††††Le modalit‡ di applicazione del prelievo supplementare di cui all-art.†5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n.†804, relativo all-organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU†L†148, pag.†13), sono state fissate dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n.†1371 (GU†L†132, pag.†11).

5††††††††I produttori che non avevano consegnato latte nel corso dell-anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n.†1078/77, restavano esclusi dall-attribuzione di un quantitativo di riferimento.

6††††††††Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc.†pag.†2321; in prosieguo: la ´sentenza Mulder Iª), e causa 170/86, von Deetzen (Racc.†pag.†2355), la Corte ha dichiarato invalido il regolamento n.†857/84, come integrato dal regolamento n.†1371/84, nella parte in cui non contemplava l-attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n.†1078/77, non avessero consegnato latte durante l-anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato.

7††††††††A seguito delle sentenze Mulder I e von Deetzen, di cui al precedente punto 6, il Consiglio ha adottato, il 20 marzo 1989, il regolamento (CEE) n.†764/89, recante modifica del regolamento n.†857/84 (GU†L†84, pag.†2), entrato in vigore il 29 marzo 1989, al fine di consentire l-attribuzione alla categoria dei produttori considerati da tali sentenze di un quantitativo di riferimento specifico pari al 60% della loro produzione nei dodici mesi precedenti il loro impegno di non commercializzazione o di riconversione assunto ai sensi del regolamento n.†1078/77.

8††††††††I produttori che avevano sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione e che, in applicazione del regolamento n.†764/89, hanno ricevuto un quantitativo di riferimento detto ´specificoª vengono denominati ´produttori SLOM†Iª.

Regime d-indennizzo e regime di prescrizione

9††††††††Con sentenza interlocutoria 19 maggio 1992, nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e†a./Consiglio e Commissione (Racc. pag.†I-3061; in prosieguo: la ´sentenza Mulder†IIª), la Corte ha dichiarato la Comunit‡ responsabile del danno subito da taluni produttori di latte che avevano assunto impegni ai sensi del regolamento n.†1078/77 e non avevano potuto successivamente commercializzare latte in applicazione del regolamento n.†857/84, come integrato dal regolamento n.†1371/84. Per quanto riguarda gli importi da pagare, la Corte ha invitato le parti a fissarli di comune accordo.

10††††††A seguito di tale sentenza, il Consiglio e la Commissione hanno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunit‡ europee 5 agosto 1992 la comunicazione 92/C†198/04 (GU†C 198, pag.†4; in prosieguo: la ´comunicazione 5 agosto 1992ª). La detta comunicazione enuncia quanto segue:

´A seguito della sentenza [Mulder II, punto†9 supra] (-), le istituzioni comunitarie stimano necessario comunicare agli interessati quanto segue:

1) La Corte di giustizia ha riconosciuto la responsabilit‡ extracontrattuale della Comunit‡ ai sensi dell-articolo [288 CE] nei confronti di ciascun produttore, quale definito dall-articolo 12, [lett.] c)[,] del regolamento (CEE) n.†857/84, che abbia subito un danno risarcibile ai sensi della sentenza in parola per non aver potuto ricevere in tempo utile una quota lattiera a seguito della sua partecipazione al regime previsto dal regolamento (CEE) n.†1078/77, e che soddisfi effettivamente i criteri e le condizioni determinati in base alla medesima sentenza.

2) Le istituzioni si impegnano, nei confronti di tutti i produttori di cui al punto 1, a rinunciare, sino alla scadenza dei termini di cui al punto 3, a sollevare un-eccezione per prescrizione in virt˘ dell-articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia (divenuto art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia), a condizione che il diritto al risarcimento non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit‡ europee o alla data in cui il produttore si Ë gi‡ rivolto ad una delle istituzioni.

3) Per dare piena attuazione alla sentenza [Mulder†II, punto 9 supra], le istituzioni adotteranno le modalit‡ pratiche per l-indennizzo degli interessati, anche con riguardo al problema degli interessi.

Le istituzioni preciseranno a quali autorit‡ ed entro quali termini dovranno venir presentate le domande. Si assicura ai produttori che la facolt‡ di far riconoscere i loro diritti resta impregiudicata anche se non si rivolgono alle istituzioni comunitarie o alle autorit‡ nazionali prima dell-apertura del termine di cui sopraª.

11††††††A seguito della comunicazione 5 agosto 1992, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n.†2187, che prevede un-offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui Ë stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attivit‡ (GU†L†196, pag.†6). Questo regolamento prevedeva, a favore dei produttori che avevano ottenuto uno specifico quantitativo di riferimento definitivo, un-offerta di indennizzo forfettario dei danni subiti nell-ambito dell-applicazione della normativa contemplata dalla sentenza Mulder†II, di cui al precedente punto 9.

12††††††L-art.†10, n.†2, del regolamento n.†2187/93 recita:

´Il produttore deve inoltrare la domanda [d-indennizzo] alla competente autorit‡ [nazionale]. La domanda del produttore deve pervenire all-autorit‡ competente, pena il rigetto, entro il 30 settembre 1993.

Il termine di prescrizione di cui all-articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia ricomincia a decorrere per tutti i produttori, dalla data menzionata al primo comma, se la domanda di cui allo stesso comma non Ë stata inoltrata anteriormente a tale data, a meno che la prescrizione sia stata interrotta...

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