DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 Maggio 2007, n. 120 - Legge regionale n. 26/2005, Art. 23. Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei...

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2007)

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, denominata "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico";

Visto, in particolare, l'Art. 23, sulla base del quale l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione a universita', a enti pubblici di ricerca, a consorzi, societa' consortili, associazioni e fondazioni, che svolgono attivita' di ricerca, di contributi fino a totale copertura della spesa ammessa;

Visto il comma 5 del medesimo Art. 23 il quale prevede che con regolamenti regionali siano definiti, da parte della direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Visto l'Art. 2 della legge regionale n. 26/2005 che introduce, tra le altre, le definizioni di ricerca e di trasferimento tecnologico;

Vista la "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006;

Ritenuto di adottare le definizioni di cui alla disciplina predetta nell'ambito del testo regolamentare;

Visto l'Art. 3 della legge regionale n. 26/2005 ai sensi del quale la giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche;

Visto il comma 4 del medesimo Art. 23 della legge regionale n. 26/2005 ai sensi del quale sono finanziabili i progetti di ricerca redatti in conformita' alle priorita' individuate nel Programma;

Visto il "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche" approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, con particolare riferimento alle schede riguardanti l'Art. 23 della legge regionale n. 26/2005;

Visto il testo del Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 908 del 20 aprile 2007;

Decreta:

  1. E' approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

    ILLY

    Allegato Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca.

    Art. 1.

    F i n a l i t a'

  4. Il presente regolamento definisce i requisiti, le condizioni, i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca previsti dall'Art. 23 della legge regionale io novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) in conformita' alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  5. Ai fini del presente regolamento e nel rispetto dell'Art. 2, comma 2, della legge regionale n. 26/2005, si intende per:

    1. elevato impatto sistemico: la capacita' di incidere in modo significativo sulle attivita' e sulle relazioni dei soggetti che interagiscono nel sistema misurabili in termini di sviluppo e sostenibilita' - intesi come miglioramento della diffusione della conoscenza generale, superamento di un'inadeguata e imperfetta distribuzione di risorse umane e finanziarie, maggiore coordinamento delle attivita' dei soggetti che interagiscono nel sistema, aumento di competenze, immagine, motivazione, ritorni finanziari e occupazione - estesi e persistenti;

    2. ricerca:

  6. la ricerca scientifica o fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

  7. la ricerca applicata o industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di' tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

    1. diffusione dei risultati della ricerca: la divulgazione dei risultati con mezzi idonei a raggiungere un livello di informazione e di conoscenza su larga scala, ivi compresi l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. In particolare, sono considerati mezzi idonei i convegni tecnici o scientifici, la pubblicazione in riviste tecniche e scientifiche o l'inserimento in banche dati di libero accesso - in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti - oppure il software gratuito od open source, nonche' l'inserimento nella banche dati dei raggruppamenti costituenti la rete regionale dell'innovazione di cui all'Art. 25 della legge regionale n. 26/2005;

    2. trasferimento tecnologico: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie di carattere non economico tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione. Affinche' il trasferimento possa ritenersi di carattere non economico devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni:

      1) tutti i redditi provenienti dalle attivita' di trasferimento sono reinvestiti nelle attivita' principali dei beneficiari;

      2) il trasferimento e' di natura interna, cioe' la gestione della conoscenza dei beneficiari e' svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un beneficiario o congiuntamente con altri beneficiari;

    3. sede, la sede principale o operativa in cui si svolge in modo effettivo e continuativo l'attivita' oggetto del contributo;

    4. collaborazione: la situazione, oggetto di uno specifico accordo contente quanto previsto dall'Art. 4, comma 3, in cui due o piu' partner, dei quali almeno uno appartenente ai beneficiari previsti dall'Art. 3, partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati;

    5. progetti congiunti: progetti presentati da almeno due beneficiari previsti dall'Art. 3, comma i, che intendano costituire un'associazione temporanea di scopo. I progetti congiunti possono essere svolti in collaborazione con soggetti diversi dai beneficiari di cui all'Art. 3;

    6. cofinanziamento: costo afferente al progetto non oggetto di contributo. La collaborazione di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, comma 3, lettere c) d) e) e f), e' sempre considerata prestata a titolo di cofinanziamento. li' cofinanziamento puo' essere in denaro o in natura;

    7. costo totale: valore complessivo del progetto, indipendentemente dalla natura dei costi e dei soggetti a cui sono imputabili le spese;

    8. costo ammissibile: rispetto al valore complessivo del progetto, e' il valore riferito alle sole voci di spesa elencate all'Art. 8, come definite dallo stesso articolo e con le caratteristiche e nella misura ivi previste. Il costo ammissibile e' pertanto uguale o inferiore al costo totale;

    9. costo non ammissibile: rispetto al valore complessivo del progetto, e' il valore che non puo' essere riferito alle voci di spesa elencate all'Art. 8 del regolamento, cosi' come definite dallo stesso articolo e con le caratteristiche e nella misura ivi previste. Il costo non ammissibile e' uguale o inferiore al costo totale. La somma del costo ammissibile e del costo non ammissibile corrisponde al costo totale;

    10. costo ammesso: valore ammesso a contributo regionale. E' pari al costo ammissibile al netto del cofinanziamento da chiunque prestato eccedente il costo non ammissibile. Il costo ammesso puo' essere uguale o inferiore al costo ammissibile;

    11. costo finanziato: valore finanziato da contributo...

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