Ordinanza emessa il 5 febbraio 2007 dal giudice di pace di La Spezia nel procedimento penale a carico di Menini Rolando Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Applicazione del termine di prescrizione di tre anni quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria - Denu...

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale n. 253/06 Reg. Gen., contro Menini Rolando, nato ad Arcola (SP), il 12 marzo 1949, ivi residente in via Fossella 18, imputato del reato di cui all'art. 612 c.p., perche' minacciava a Magroncini Piercarlo un ingiusto danno, proferendo nei confronti dello stesso le seguenti minacce: "se non mi dai quello che mi devi ti faccio saltare la casa". In Vezzano Ligure, il 12 luglio 2002;

All'udienza dibattimentale del 5 febbraio 2006, sull'eccezione - spiegata dall'avv. Manuela Bacci, difensore dell'imputato - di illegittimita' costituzionale del termine di prescrizione del reato di minaccia (art. 612 c.p.), in relazione all'art. 3 della Costituzione,

O s s e r v a

Il sig. Menini Rolando e' chiamato a rispondere del reato di cui in epigrafe, nell'ambito di giudizio di rinvio, a seguito di sentenza emessa, in data 29 settembre 2005, dal Tribunale monocratico della Spezia che, in sede di appello, ha dichiarato la nullita' della sentenza del Giudice di pace della Spezia, n. 71 emessa in data 11 marzo 2004.

Trattandosi di reato (art. 612 c.p.) punito con la pena della multa, per il quale, a mente dell'art. 52, primo comma, d.lgs. n. 274/2000, continua ad applicarsi la sola pena pecuniaria, il termine di prescrizione puo' essere individuato in 6 anni ex art. 157 c.p. come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, ovvero, in 5 anni qualora si ritenga piu' favorevole la precedente formulazione del citato art. 157 c.p.

Tuttavia, come sottolineato da Cass. sezione feriale, con ordinanza 31 agosto 2006 (depositata il 6 settembre 2006) n. 29786, a proposito delle sanzioni applicabili dal giudice di pace, l'art. 52 del citato d.lgs. n. 274/2000 stabilisce una sorta di summa divisio tra i reati per i quali e' prevista la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda (per i quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti) e tutti gli altri reati, per i quali il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, in luogo delle pene detentive, si applichi - con meccanismi differenziati, a seconda delle varie ipotesi ivi prese in considerazione - o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilita'.

Ed e' proprio entro questa bipartizione che affiora tutta l'irrazionalita' del nuovo sistema prescrizionale introdotto dall'art. 6 della legge n. 251/2005 (c.d. ex Cirielli) per i reati di competenza del giudice di pace. Infatti, per le...

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